Art. 9 
 
          Modalita' per l'archiviazione e la conservazione 
 
  1. ANSC archivia e  conserva  gli  atti  dello  stato  civile  e  i
relativi metadati, secondo quanto previsto dalle linee guida adottate
ai  sensi  dell'art.  71  del  CAD  sulla  formazione,   gestione   e
conservazione dei documenti informatici. 
  2. Il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art.  62,  comma  2-bis
del CAD, mette a disposizione dei comuni un servizio centralizzato di
archiviazione  e  conservazione.  Nel  ruolo  di  responsabile  della
conservazione, il Ministero dell'interno, in particolare: 
    a. definisce le politiche di conservazione nell'ambito dell'ANSC,
secondo quanto stabilito al successivo comma 4; 
    b. esercita le verifiche e i controlli sulla qualita' dei servizi
di conservazione, in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida
adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD sulla formazione,  gestione  e
conservazione dei documenti informatici e dal decreto del  Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 
    c. intrattiene i necessari rapporti con il soggetto che  eroga  i
servizi stessi di conservazione, anche ai fini della loro  evoluzione
nel tempo a seguito degli  aggiornamenti  normativi,  delle  esigenze
funzionali emerse e degli standard di settore; 
    d. esercita ogni altro compito  nell'espletamento  del  ruolo  di
responsabile della conservazione  nell'ambito  dell'ANSC.  Il  comune
rimane titolare dei documenti informatici  e  dei  relativi  metadati
prodotti nell'espletamento delle funzioni dello stato civile. 
  3. Nell'ambito delle verifiche e controlli  di  cui  al  precedente
comma 2, lettera b), il soggetto che eroga i servizi di conservazione
procede, in particolare, al termine di ogni anno solare, a realizzare
la verifica periodica dell'integrita' e della leggibilita'  di  tutti
gli atti conservati e dei relativi metadati,  fornendo  al  Ministero
dell'interno una relazione contenente le  evidenze  risultanti  dallo
stesso processo di verifica. 
  Tali    relazioni    sono    pubblicate    nel    sito     internet
www.anagrafenazionale.interno.it in apposita sezione dedicata. 
  4. Il soggetto che eroga i servizi di conservazione garantisce  che
i documenti  informatici  e  i  relativi  metadati,  all'interno  del
sistema di conservazione, siano logicamente aggregati in ragione  del
comune di provenienza,  in  modo  tale  che  l'archivio  di  custodia
centralizzato sia ripartito in sezioni corrispondenti  ai  comuni  e,
all'interno di ciascuna sezione, in sotto-sezioni annuali. 
  5. Sono messi a disposizione  dei  prefetti  o  dei  loro  delegati
idonei profili di accesso al servizio centralizzato di  archiviazione
e di conservazione, per consentire agli stessi l'effettuazione  delle
verifiche di cui  all'art.  104  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
  6. Il Ministero dell'interno e il soggetto che eroga i  servizi  di
conservazione stabiliscono le metriche che  devono  essere  garantite
nell'erogazione degli stessi servizi e, nel caso, le relative  penali
qualora le stesse non siano rispettate.