Art. 9 Modalita' per l'archiviazione e la conservazione 1. ANSC archivia e conserva gli atti dello stato civile e i relativi metadati, secondo quanto previsto dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. 2. Il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 62, comma 2-bis del CAD, mette a disposizione dei comuni un servizio centralizzato di archiviazione e conservazione. Nel ruolo di responsabile della conservazione, il Ministero dell'interno, in particolare: a. definisce le politiche di conservazione nell'ambito dell'ANSC, secondo quanto stabilito al successivo comma 4; b. esercita le verifiche e i controlli sulla qualita' dei servizi di conservazione, in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; c. intrattiene i necessari rapporti con il soggetto che eroga i servizi stessi di conservazione, anche ai fini della loro evoluzione nel tempo a seguito degli aggiornamenti normativi, delle esigenze funzionali emerse e degli standard di settore; d. esercita ogni altro compito nell'espletamento del ruolo di responsabile della conservazione nell'ambito dell'ANSC. Il comune rimane titolare dei documenti informatici e dei relativi metadati prodotti nell'espletamento delle funzioni dello stato civile. 3. Nell'ambito delle verifiche e controlli di cui al precedente comma 2, lettera b), il soggetto che eroga i servizi di conservazione procede, in particolare, al termine di ogni anno solare, a realizzare la verifica periodica dell'integrita' e della leggibilita' di tutti gli atti conservati e dei relativi metadati, fornendo al Ministero dell'interno una relazione contenente le evidenze risultanti dallo stesso processo di verifica. Tali relazioni sono pubblicate nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it in apposita sezione dedicata. 4. Il soggetto che eroga i servizi di conservazione garantisce che i documenti informatici e i relativi metadati, all'interno del sistema di conservazione, siano logicamente aggregati in ragione del comune di provenienza, in modo tale che l'archivio di custodia centralizzato sia ripartito in sezioni corrispondenti ai comuni e, all'interno di ciascuna sezione, in sotto-sezioni annuali. 5. Sono messi a disposizione dei prefetti o dei loro delegati idonei profili di accesso al servizio centralizzato di archiviazione e di conservazione, per consentire agli stessi l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 6. Il Ministero dell'interno e il soggetto che eroga i servizi di conservazione stabiliscono le metriche che devono essere garantite nell'erogazione degli stessi servizi e, nel caso, le relative penali qualora le stesse non siano rispettate.