IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle  pubbliche  amministrazioni»  ed  in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli artt. 14, 16 e 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato che, nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  L
285/3 del 7 novembre 2022  e'  stato  pubblicato  il  regolamento  di
esecuzione (UE) 2022/2126  della  Commissione  del  31  ottobre  2022
recante iscrizione di un nome nel  registro  delle  denominazioni  di
origine protette e delle indicazioni geografiche  protette  «Castagna
di Roccamonfina» (IGP); 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  il  relativo  disciplinare  di
produzione affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
IGP «Castagna di Roccamonfina» nella  stesura  risultante  a  seguito
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  L
285/3 del  7  novembre   2022  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2022/2126 della Commissione del 31 ottobre 2022. 
  I produttori che intendono porre in commercio la IGP  «Castagna  di
Roccamonfina» sono tenuti al rispetto dell'allegato  disciplinare  di
produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa  vigente
in materia. 
    Roma, 8 novembre 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero