Art. 2
Destinatari del fondo
1. Possono accedere alle prestazioni del fondo di cui all'art. 1
gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie
asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle
operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le
disposizioni della legge n. 257 del 1992 e che risultino destinatari,
sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o con verbale
di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale
e non patrimoniale.
2. Possono accedere al fondo anche le autorita' di sistema portuale
soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in
verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento
di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli
eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate,
compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate
organizzazioni portuali.