Art. 3
Domanda per l'accesso al fondo
1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono accedere alle
prestazioni del fondo per l'anno 2021, con riferimento alle sentenze
esecutive o ai verbali di conciliazione giudiziale depositati entro
il 31 dicembre 2020, e per l'anno 2022, con riferimento alle sentenze
esecutive o ai verbali di conciliazione giudiziale depositati entro
il 31 dicembre 2021, devono presentare domanda all'INAIL entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, al
momento dell'invio della domanda all'INAIL devono darne contestuale
comunicazione all'impresa debitrice cosi' come individuata nella
sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. Analoga
comunicazione deve essere fatta da parte delle autorita' di sistema
portuale di cui all'art. 2, comma 2, che faccia domanda di accesso
diretto al fondo, nei confronti degli eredi di coloro che sono
deceduti per patologie asbesto-correlate, individuati nella sentenza
esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale.
3. I soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, unitamente
alla domanda di cui al comma 1 del presente articolo, devono
trasmettere copia autentica della sentenza esecutiva o del verbale di
conciliazione giudiziale che individua il debitore, gli eredi
destinatari del risarcimento del danno, patrimoniale e non
patrimoniale, nonche' la relativa quantificazione.
4. Le autorita' di sistema portuale che effettuano la richiesta di
cui al comma 1 del presente articolo devono trasmettere unitamente
alla domanda anche la quietanza che dimostra l'avvenuto integrale o
parziale pagamento di quanto dovuto ai soggetti di cui all'art. 2,
comma 1, del presente decreto.
5. Nel caso di liquidazione parziale di quanto stabilito in
sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale, la domanda di cui
al comma 1 del presente articolo puo' essere presentata da entrambi i
soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto.