Art. 4
Prestazione del fondo
1. L'INAIL, con delibera del consiglio di amministrazione da
adottare entro sessanta giorni dalla data di scadenza di
presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente decreto,
stabilisce per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la misura percentuale
del concorso del fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come liquidati
nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale.
La misura della quota percentuale annuale e' fissata sulla base del
rapporto tra l'ammontare complessivo dei risarcimenti stabiliti nelle
sentenze o nei verbali di conciliazione giudiziale di competenza
rispettivamente del 2021 o del 2022 e il limite di spesa pari a 10
milioni di euro stabilito per ciascuno dei predetti anni.