Art. 5
Pagamento della prestazione a carico del fondo
1. L'INAIL, all'esito della procedura di cui all'art. 4 del
presente decreto, comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali i dati sulle domande ammesse e su quelle
respinte, la misura percentuale annuale del concorso del fondo
rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali, l'ammontare dell'onere finanziario
per ciascuna delle due annualita' a carico del fondo, nel rispetto
del limite di spesa di 10 milioni di euro annui, e la richiesta del
trasferimento delle relative risorse.
2. L'INAIL, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1 del presente articolo ed in mancanza di rilievi ministeriali,
comunica agli eredi nonche' alle imprese tenute al risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali, l'esito della domanda e
l'ammontare delle risorse erogabili. L'impresa, entro e non oltre
trenta giorni dell'avvenuta comunicazione tramite PEC, puo'
richiedere all'INAIL che la prestazione sia erogata nei propri
confronti, previa dimostrazione, tramite quietanza, dell'avvenuto
integrale pagamento a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1,
del presente decreto. Nel caso in cui l'impresa abbia adempiuto la
propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto in misura
parziale, l'INAIL provvede prioritariamente a soddisfare la pretesa
risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel
verbale di conciliazione giudiziale, tenuto conto di quanto gia'
pagato dall'impresa stessa e delle somme erogabili dal fondo.
L'impresa puo' chiedere la corresponsione di una parte delle risorse
erogabili, previa dimostrazione, tramite quietanza, di avere
adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto
in misura superiore alla differenza tra l'importo stabilito nella
sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale e
l'ammontare delle risorse erogabili dal fondo. In tali casi la parte
riferibile all'impresa e' pari alle risorse che residuano
dall'ammontare complessivo della prestazione erogabile dal fondo dopo
aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista
nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale
tenuto conto di quanto gia' pagato dall'impresa stessa.
3. La prestazione del fondo, nel caso di avvenuta presentazione
della domanda da parte dell'autorita' di sistema portuale, trascorsi
trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente
articolo, sara' erogata direttamente a favore dell'autorita' di
sistema portuale qualora l'autorita' stessa abbia adempiuto
integramente al pagamento nei confronti degli eredi di quanto loro
dovuto in base alla sentenza o al verbale di conciliazione
giudiziale. In caso di pagamento parziale la prestazione del fondo a
favore dell'autorita' di sistema portuale e' pari alle risorse che
residuano dall'ammontare complessivo della prestazione erogabile in
relazione alla richiesta di accesso al fondo dopo aver soddisfatto la
pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza
esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di
quanto gia' pagato dall'autorita' stessa.
4. L'INAIL eroga la prestazione del fondo a favore degli eredi o
delle imprese dopo il trasferimento delle relative risorse
finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.