Art. 7
Oneri finanziari
1. Agli oneri di cui al presente decreto, determinati in 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituiscono il
limite massimo di spesa per ciascuno di tali anni, si provvede a
valere sulle risorse assegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 278,
della legge n. 208 del 2015, appositamente istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.