Art. 8
Disposizioni finali
1. L'INAIL provvede alla predisposizione di istruzioni operative
volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alle
prestazioni del fondo di cui all'art. 1, comma 278, della legge n.
208 del 2015.
2. L'INAIL provvede alle attivita' di cui al presente decreto con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
4. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27
ottobre 2016 recante procedure e modalita' di erogazione delle
prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli
eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie
asbesto-correlate per esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle
operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le
disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e' abrogato.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2022
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, n. 2796