Art. 2
Misure per il sostegno delle edicole
1. Al fine di favorire la trasformazione digitale, l'ammodernamento
tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali
limitrofi, l'attivazione di punti vendita addizionali nonche' la
realizzazione di progetti di consegna a domicilio dei quotidiani e
periodici, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per
la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro
dipendente, e' riconosciuto un contributo una tantum fino a 2.000
euro, entro il limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che
costituisce tetto di spesa. L'agevolazione di cui al presente comma
e' concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all'art. 1 del presente decreto.