Art. 2 
 
                Misure per il sostegno delle edicole 
 
  1. Al fine di favorire la trasformazione digitale, l'ammodernamento
tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi  commerciali
limitrofi, l'attivazione di  punti  vendita  addizionali  nonche'  la
realizzazione di progetti di consegna a domicilio  dei  quotidiani  e
periodici, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per
la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro
dipendente, e' riconosciuto un contributo una  tantum  fino  a  2.000
euro, entro il limite di 15 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  che
costituisce tetto di spesa. L'agevolazione di cui al  presente  comma
e' concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'art. 1 del presente decreto.