Art. 4 
 
Contributo  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato   di   giovani
  professionisti con competenze  digitali  e  la  trasformazione  dei
  contratti a tempo determinato 
 
  1. Ai datori di lavoro  appartenenti  alle  imprese  editoriali  di
quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione, alle agenzie  di
stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali che assumono
giovani giornalisti e professionisti con eta'  non  superiore  ai  35
anni  in  possesso   di   qualifica   professionale,   opportunamente
attestata, acquisita nel  campo  della  digitalizzazione  editoriale,
dell'informazione e  documenti  informatici,  della  comunicazione  e
sicurezza  informatica,  del  servizio   on-line   e   trasformazione
digitale, anche nel settore dei media, e' riconosciuto un  contributo
forfettario nella misura  di  8.000  euro  per  ogni  assunzione  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi  nel  corso
dell'anno 2022, escluse le assunzioni effettuate ai  sensi  dell'art.
2, comma 2, del  decreto  legislativo  15  maggio  2017,  n.  69.  Il
contributo e' riconosciuto entro il limite massimo di  3  milioni  di
euro per l'anno 2022 che costituisce tetto di spesa. 
  2. Al fine di promuovere la stabilita' dell'occupazione, ai  datori
di lavoro  appartenenti  alle  imprese  editoriali  di  quotidiani  e
periodici, alle agenzie di  stampa  e  alle  emittenti  televisive  e
radiofoniche  locali  e',  altresi',   riconosciuto   un   contributo
forfettario nella misura di 12.000 euro per  la  trasformazione,  nel
corso  dell'anno  2022,  di  un  contratto  giornalistico   a   tempo
determinato ovvero di collaborazione  coordinata  e  continuativa  in
contratto a tempo indeterminato. Il contributo e' riconosciuto  entro
il  limite  massimo  di  9  milioni  di  euro  per  l'anno  2022  che
costituisce tetto di spesa. 
  3. Le agevolazioni di cui al presente articolo  sono  concesse  nei
limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis». 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'art. 1 del presente decreto.