Art. 5
Contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie
innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche
nonche' da imprese editoriali di quotidiani e periodici
1. Al fine di incentivare gli investimenti orientati
all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore
dell'editoria radiofonica e televisiva, nonche' delle imprese
editoriali di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, e'
riconosciuto un contributo per l'anno 2022 di 35 milioni di euro, che
costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di contributi destinati
agli investimenti in tecnologie innovative per l'adeguamento delle
infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzate al
miglioramento della qualita' dei contenuti e della loro fruizione da
parte dell'utenza.
2. Le risorse stanziate al comma 1, come di seguito ripartite, sono
attribuite per le finalita' e i soggetti di seguito indicati:
a) una quota, pari ad euro 10 milioni, e' destinata agli
investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA)
nazionali titolari di Logical Channel Numbers (LCN), attribuiti
secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM 116/21/CONS, con
esclusione dei soggetti a partecipazione pubblica e dei soggetti
titolari di LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programma
di televendite;
b) una quota, pari ad euro 10 milioni, e' destinata agli
investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA)
operanti in ambito locale che, all'esito delle procedure adottate in
attuazione dell'art. 1 comma 1034 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, abbiano avuto accesso alla capacita' trasmissiva nelle aree
tecniche di cui alla delibera AGCOM/19/39/CONS;
c) una quota, pari ad euro 7,5 milioni, e' destinata agli
investimenti dei titolari di concessioni radiofoniche, dei fornitori
di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese
editoriali operanti in tecnica DAB, previsti dalla delibera AGCOM
664/09/CONS;
d) una quota, pari ad euro 7,5 milioni, e' destinata agli
investimenti delle imprese editoriali di giornali e periodici.
3. Sono ammesse al contributo le spese, effettuate nel corso
dell'anno 2022, riconducibili a:
i.) investimenti in apparati in bassa frequenza, compresi sistemi
di collegamento da esterno per dirette televisive, destinati alla
realizzazione dei programmi in HD o tecnologie superiori;
ii.) investimenti in mixer audio/video HD, telecamere HD/4K con
eventuali ottiche HD, encoder HD per i collegamenti alla rete di
trasmissione, matrici HD/4K, apparati e sistemi di storage per
archivio di contenuti;
iii.) investimenti per l'applicazione delle tecnologie 5G
broadcast/multicast e dell'intelligenza artificiale per la produzione
e distribuzione dei contenuti;
iv.) investimenti per la produzione e distribuzione di contenuti
in realta' virtuale, realta' aumentata e mixed reality;
v.) investimenti per piattaforme per l'accesso e la distribuzione
dei contenuti digitali dei FSMA di cui al comma 2, lettera a) e
lettera b), ivi inclusa la modalita' on demand;
vi.) investimenti in nuovi sistemi editoriali web based e di
interfacce che stimolino l'interazione con l'utenza e consentano la
produzione e distribuzione di contenuti in realta' aumentata;
vii.) investimenti relativi ad apparati in alta frequenza per le
trasmissioni radiofoniche digitali;
viii.) investimenti per l'adeguamento, innovazione ed estensione
delle reti di diffusione locali e nazionali T-DAB gia' in esercizio
da parte dei consorzi operanti in tecnica DAB indicati al comma 2,
lettera c) finalizzati a migliorare, in ogni condizione operativa e
metereologica, la continuita' di servizio delle reti radiofoniche
digitali;
ix.) investimenti in infrastrutture di telecomunicazioni di lunga
distanza ad alta velocita';
x.) investimenti in soluzioni per la fornitura di prodotti e
servizi media e audiovisivi basati su tecnologie cloud;
xi.) investimenti in tecnologie per il telecontrollo degli
apparati;
xii.) investimenti in ricerca e sviluppo relativi ai sistemi di
diffusione radiofonica in tecnica digitale T DAB, in modalita'
multichannel, anche destinati al servizio EWS - Warning Emergency
System e Breake inn, realizzati dai consorzi operanti in tecnica DAB
indicati al comma 2, lettera c);
xiii.) investimenti in applicativi di intelligenza artificiale e
tecnologie emergenti per il contrasto alla disinformazione;
xiv.) investimenti in software per editoria che consentano
l'automatizzazione dei processi e la gestione e distribuzione
elettronica dei contenuti;
xv.) investimenti in tecnologie volte a garantire un adeguato
presidio delle cybersecurity al fine di garantire la business
continuity e evitare danni reputazionali;
xvi.) investimenti in infrastrutture tecnologiche datacenter e in
cloud per incrementare l'efficienza, la facilita' d'uso e
l'accessibilita' dei prodotti editoriali;
xvii.) investimenti in software che consentano di veicolare i
contenuti editoriali e i format su canali diversi di distribuzione
per raggiungere nuovi target;
xviii.) investimenti in nuove tecnologie per la produzione,
diffusione e gestione di contenuti editoriali multimediali o altri
formati digitali in linea con le evoluzioni del mercato.
4. I contributi contemplati dai precedenti commi non sono
cumulabili con altri benefici economici concessi per le medesime
iniziative da leggi statali e regionali. Gli investimenti realizzati
con il contributo del Fondo non verranno valutati ai fini
dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n.
146/2017.
5. L'efficacia della disposizione di cui al presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all'art. 1 del presente decreto.