Art. 5 
 
Contributo  a  fondo  perduto  per  gli  investimenti  in  tecnologie
  innovative  effettuati  da  emittenti  televisive  e   radiofoniche
  nonche' da imprese editoriali di quotidiani e periodici 
 
  1.   Al   fine   di   incentivare   gli   investimenti    orientati
all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale  nel  settore
dell'editoria  radiofonica  e  televisiva,  nonche'   delle   imprese
editoriali di quotidiani e periodici e delle agenzie  di  stampa,  e'
riconosciuto un contributo per l'anno 2022 di 35 milioni di euro, che
costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di contributi  destinati
agli investimenti in tecnologie innovative  per  l'adeguamento  delle
infrastrutture   e   dei   processi   produttivi,   finalizzate    al
miglioramento della qualita' dei contenuti e della loro fruizione  da
parte dell'utenza. 
  2. Le risorse stanziate al comma 1, come di seguito ripartite, sono
attribuite per le finalita' e i soggetti di seguito indicati: 
    a) una  quota,  pari  ad  euro  10  milioni,  e'  destinata  agli
investimenti dei fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  (FSMA)
nazionali titolari  di  Logical  Channel  Numbers  (LCN),  attribuiti
secondo  quanto  previsto  dalla  delibera  AGCOM  116/21/CONS,   con
esclusione dei soggetti a  partecipazione  pubblica  e  dei  soggetti
titolari di LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programma
di televendite; 
    b) una  quota,  pari  ad  euro  10  milioni,  e'  destinata  agli
investimenti dei fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  (FSMA)
operanti in ambito locale che, all'esito delle procedure adottate  in
attuazione dell'art. 1 comma 1034 della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, abbiano avuto accesso  alla  capacita'  trasmissiva  nelle  aree
tecniche di cui alla delibera AGCOM/19/39/CONS; 
    c) una quota,  pari  ad  euro  7,5  milioni,  e'  destinata  agli
investimenti dei titolari di concessioni radiofoniche, dei  fornitori
di  contenuti  radiofonici  digitali  e  dei  consorzi   di   imprese
editoriali operanti in tecnica DAB,  previsti  dalla  delibera  AGCOM
664/09/CONS; 
    d) una quota,  pari  ad  euro  7,5  milioni,  e'  destinata  agli
investimenti delle imprese editoriali di giornali e periodici. 
  3. Sono ammesse  al  contributo  le  spese,  effettuate  nel  corso
dell'anno 2022, riconducibili a: 
    i.) investimenti in apparati in bassa frequenza, compresi sistemi
di collegamento da esterno per  dirette  televisive,  destinati  alla
realizzazione dei programmi in HD o tecnologie superiori; 
    ii.) investimenti in mixer audio/video HD, telecamere  HD/4K  con
eventuali ottiche HD, encoder HD per  i  collegamenti  alla  rete  di
trasmissione, matrici  HD/4K,  apparati  e  sistemi  di  storage  per
archivio di contenuti; 
    iii.)  investimenti  per  l'applicazione  delle   tecnologie   5G
broadcast/multicast e dell'intelligenza artificiale per la produzione
e distribuzione dei contenuti; 
    iv.) investimenti per la produzione e distribuzione di  contenuti
in realta' virtuale, realta' aumentata e mixed reality; 
    v.) investimenti per piattaforme per l'accesso e la distribuzione
dei contenuti digitali dei FSMA di cui  al  comma  2,  lettera  a)  e
lettera b), ivi inclusa la modalita' on demand; 
    vi.) investimenti in nuovi sistemi  editoriali  web  based  e  di
interfacce che stimolino l'interazione con l'utenza e  consentano  la
produzione e distribuzione di contenuti in realta' aumentata; 
    vii.) investimenti relativi ad apparati in alta frequenza per  le
trasmissioni radiofoniche digitali; 
    viii.) investimenti per l'adeguamento, innovazione ed  estensione
delle reti di diffusione locali e nazionali T-DAB gia'  in  esercizio
da parte dei consorzi operanti in tecnica DAB indicati  al  comma  2,
lettera c) finalizzati a migliorare, in ogni condizione  operativa  e
metereologica, la continuita' di  servizio  delle  reti  radiofoniche
digitali; 
    ix.) investimenti in infrastrutture di telecomunicazioni di lunga
distanza ad alta velocita'; 
    x.) investimenti in soluzioni per  la  fornitura  di  prodotti  e
servizi media e audiovisivi basati su tecnologie cloud; 
    xi.)  investimenti  in  tecnologie  per  il  telecontrollo  degli
apparati; 
    xii.) investimenti in ricerca e sviluppo relativi ai  sistemi  di
diffusione radiofonica  in  tecnica  digitale  T  DAB,  in  modalita'
multichannel, anche destinati al servizio  EWS  -  Warning  Emergency
System e Breake inn, realizzati dai consorzi operanti in tecnica  DAB
indicati al comma 2, lettera c); 
    xiii.) investimenti in applicativi di intelligenza artificiale  e
tecnologie emergenti per il contrasto alla disinformazione; 
    xiv.)  investimenti  in  software  per  editoria  che  consentano
l'automatizzazione  dei  processi  e  la  gestione  e   distribuzione
elettronica dei contenuti; 
    xv.) investimenti in tecnologie volte  a  garantire  un  adeguato
presidio  delle  cybersecurity  al  fine  di  garantire  la  business
continuity e evitare danni reputazionali; 
    xvi.) investimenti in infrastrutture tecnologiche datacenter e in
cloud  per  incrementare   l'efficienza,   la   facilita'   d'uso   e
l'accessibilita' dei prodotti editoriali; 
    xvii.) investimenti in software che  consentano  di  veicolare  i
contenuti editoriali e i format su canali  diversi  di  distribuzione
per raggiungere nuovi target; 
    xviii.) investimenti  in  nuove  tecnologie  per  la  produzione,
diffusione e gestione di contenuti editoriali  multimediali  o  altri
formati digitali in linea con le evoluzioni del mercato. 
  4.  I  contributi  contemplati  dai  precedenti  commi   non   sono
cumulabili con altri benefici  economici  concessi  per  le  medesime
iniziative da leggi statali e regionali. Gli investimenti  realizzati
con  il  contributo  del  Fondo  non  verranno   valutati   ai   fini
dell'applicazione  del decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
146/2017. 
  5. L'efficacia della disposizione di cui al  presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3,  del  Trattato  sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'art. 1 del presente decreto.