Art. 6 
 
              Modalita' per la fruizione dei contributi 
 
  1. Le modalita'  per  la  fruizione  dei  contributi  di  cui  agli
articoli 2,  3,  4  e  5  del  presente  decreto  sono  definite  con
provvedimento  del  Capo  del  Dipartimento  per   l'informazione   e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri  da  adottarsi
entro trenta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  e
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. 
  2. I contributi di cui agli articoli precedenti  sono  riconosciuti
previa presentazione di istanza al Dipartimento per l'informazione  e
l'editoria  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri,   da
presentarsi secondo le modalita' ed entro  i  termini  stabiliti  nel
provvedimento di cui al comma 1. 
  3.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse,   rispettivamente
disponibili per ciascuna delle misure previste agli articoli 2, 3,  4
e 5, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla  ripartizione
delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al  contributo
spettante. 
  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    Roma, 28 settembre 2022 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
               Il Sottosegretario di Stato con delega 
               in materia di informazione ed editoria 
                                Moles 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                              Giorgetti 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 2733