Art. 6
Modalita' per la fruizione dei contributi
1. Le modalita' per la fruizione dei contributi di cui agli
articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto sono definite con
provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri da adottarsi
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
2. I contributi di cui agli articoli precedenti sono riconosciuti
previa presentazione di istanza al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da
presentarsi secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nel
provvedimento di cui al comma 1.
3. Nel caso di insufficienza delle risorse, rispettivamente
disponibili per ciascuna delle misure previste agli articoli 2, 3, 4
e 5, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione
delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo
spettante.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Roma, 28 settembre 2022
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato con delega
in materia di informazione ed editoria
Moles
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Orlando
Il Ministro dello sviluppo economico
Giorgetti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.
n. 2733