Art. 10 Monitoraggio e controlli dei progetti 1. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere alle eventuali richieste di informazioni e dati avanzate da Unioncamere, nelle forme descritte al successivo art. 12, allo scopo di agevolare il monitoraggio dei progetti. 2. In ogni momento il soggetto gestore e il Ministero dello sviluppo economico possono effettuare controlli anche a campione sui progetti finanziati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' l'attuazione dei progetti. 3. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, il soggetto gestore e il Ministero dello sviluppo economico potranno effettuare - su almeno il 5% delle domande agevolate - verifiche e controlli a campione anche presso la sede dei soggetti beneficiari sorteggiati. 4. Il soggetto beneficiario, inoltre, si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di agevolazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa alla realizzazione del progetto.