Art. 10
Monitoraggio e controlli dei progetti
1. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere alle eventuali
richieste di informazioni e dati avanzate da Unioncamere, nelle forme
descritte al successivo art. 12, allo scopo di agevolare il
monitoraggio dei progetti.
2. In ogni momento il soggetto gestore e il Ministero dello
sviluppo economico possono effettuare controlli anche a campione sui
progetti finanziati, al fine di verificare le condizioni per la
fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche'
l'attuazione dei progetti.
3. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, il soggetto gestore e
il Ministero dello sviluppo economico potranno effettuare - su almeno
il 5% delle domande agevolate - verifiche e controlli a campione
anche presso la sede dei soggetti beneficiari sorteggiati.
4. Il soggetto beneficiario, inoltre, si impegna a tenere a
disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data
del provvedimento di agevolazione, tutta la documentazione contabile,
tecnica e amministrativa in originale, relativa alla realizzazione
del progetto.