Art. 3 
 
         Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 
 
  1. I soggetti che  possono  beneficiare  dell'agevolazione  per  la
promozione all'estero,  di  marchi  collettivi  e  di  certificazione
oggetto del presente decreto sono: 
    le associazioni rappresentative delle categorie produttive; 
    i consorzi di tutela di cui all'art. 53  della  legge  24  aprile
1998, n. 128 e successive modifiche; 
    altri organismi di tipo associativo o cooperativo. 
  2. I soggetti beneficiari di cui  al  comma  1,  al  momento  della
presentazione della  domanda  devono,  a  pena  di  inammissibilita',
essere titolari di un marchio collettivo  o  di  certificazione  gia'
registrato ex articoli  11  e  11-bis  del  Codice  della  proprieta'
industriale (CPI) come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio
2019, n. 15, ovvero essere in possesso di idoneo titolo per l'uso e/o
la gestione  di  un  marchio  collettivo  o  di  certificazione  gia'
registrato. 
  3. Il possesso dell'idoneo titolo di cui al comma 2 deve  risultare
da un atto formale che dimostri il conferimento dell'attivita' di uso
e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare  del  marchio
registrato al soggetto  richiedente  l'agevolazione  e  che  indichi,
altresi', la durata temporale dell'attivita' di uso e/o gestione  del
marchio stesso. 
  4. In caso di contitolarita' del marchio, e' necessario che vi  sia
l'autorizzazione  al  soggetto  richiedente  da  parte   di   ciascun
contitolare di poter presentare la richiesta di agevolazione. 
  5. I  soggetti  beneficiari  di  cui  al  comma  1,  alla  data  di
presentazione  della  domanda  di  agevolazione  devono,  a  pena  di
inammissibilita', essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 
    a) avere sede legale in Italia; 
    b) nel caso di  associazioni  riconosciute,  essere  iscritte  al
Registro delle persone giuridiche di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; 
    c) non avere in corso  procedimenti  amministrativi  connessi  ad
atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 
    d) non avere assunto delibere di scioglimento ne' di liquidazione
ai sensi della disciplina vigente per  ciascuna  delle  categorie  di
beneficiari di cui al comma 1; 
    e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni  ai
sensi  dell'art.  67  della  vigente  normativa  antimafia   (decreto
legislativo n. 159/2011 e s.m.i.); 
    f)  non  essere   sottoposti   a   procedure   concorsuali,   ove
applicabili; 
    g) essere iscritti  al  registro  delle  imprese  e  attivi,  ove
applicabile; 
    h)   di   aver   ottemperato   agli   obblighi   di   prevenzione
dell'antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, ove applicabile. 
  6. I requisiti di cui ai commi 2 e 5  devono  essere  posseduti,  a
pena di inammissibilita', dal momento di presentazione della  domanda
sino a quello di erogazione dell'agevolazione. 
  7. L'erogazione dell'agevolazione e', in ogni caso, subordinata  al
rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 9.