Art. 4 
 
           Oggetto dell'agevolazione e durata del progetto 
 
  1. E' oggetto dell'agevolazione la realizzazione di un progetto  di
promozione all'estero di un marchio collettivo o  di  certificazione,
gia' registrato, cosi' come definito dagli articoli 11 e  11-bis  del
Codice della proprieta' industriale (CPI) come modificati dal decreto
legislativo 20 febbraio 2019, n. 15. 
  2. Il progetto deve  prevedere,  a  pena  di  inammissibilita',  la
realizzazione di almeno due  delle  seguenti  iniziative  finalizzate
alla promozione del marchio: 
    A. Fiere e saloni internazionali. Si intendono  ricomprese  anche
fiere e saloni  internazionali  svolti  in  modalita'  «virtuale»  su
piattaforme digitali; 
    B.   Eventi   collaterali   alle    manifestazioni    fieristiche
internazionali.   Si   intendono   ricompresi   anche    eventi    di
intrattenimento/informazione come serate a tema,  degustazioni,  ecc.
che si svolgano in location diverse  dagli  spazi  fieristici  ma  in
concomitanza dello svolgimento della fiera; 
    C. Incontri bilaterali  con  associazioni  estere.  Si  intendono
ricompresi anche incontri che abbiano luogo in Italia  o  all'estero,
oppure su piattaforme digitali, non necessariamente legati a fiere  e
saloni; 
    D. Seminari in Italia  con  operatori  esteri  e  all'estero.  Si
intendono ricompresi anche seminari di natura divulgativa  aperti  ad
imprese e consumatori svolti anche su piattaforme digitali; 
    E. Azioni di comunicazione sul mercato estero,  anche  attraverso
GDO  e  canali  on-line.  Si  intendono  ricomprese  anche   campagne
pubblicitarie su stampa estera e on-line, corner presso punti vendita
GDO esteri, ecc. 
    F. Creazione di comunita' virtuali a supporto del marchio. 
  3. Il progetto deve essere concluso entro dieci mesi dalla notifica
di concessione dell'agevolazione di cui al successivo art. 8. 
  4. Il soggetto beneficiario, in via  del  tutto  eccezionale,  puo'
chiedere fino a trenta giorni  prima  della  scadenza  del  progetto,
nelle forme descritte al successivo art. 12, una proroga del  termine
di durata del  progetto,  non  superiore  a  due  mesi,  con  istanza
motivata, soggetta ad approvazione del soggetto gestore.