Art. 6 
 
           Entita' dell'agevolazione e risorse disponibili 
 
  1. L'agevolazione e' concessa nella  misura  del  70%  delle  spese
valutate ammissibili. 
  2.  L'importo  massimo  dell'agevolazione  in  favore  di   ciascun
soggetto beneficiario non puo' superare 150.000,00 euro, a fronte  di
una  o  piu'  domande  di  agevolazione  aventi  ad  oggetto   marchi
collettivi o di certificazione differenti.  E'  possibile  presentare
una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o  di
certificazione registrato. 
  3. Non e' possibile  presentare  una  domanda  per  un  importo  di
agevolazione inferiore a 20.000,00 euro. 
  4. Fermo  restando  l'importo  totale  dell'agevolazione  concessa,
l'importo delle  agevolazioni  per  tipologia  di  iniziativa  potra'
variare in sede di rendicontazione finale nella  misura  massima  del
20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore. 
  5. In  ogni  caso,  non  sara'  possibile  rendicontare  iniziative
diverse da quelle per le quali e' stata concessa l'agevolazione. 
  6. L'importo dell'agevolazione, calcolata  in  via  provvisoria  al
momento della concessione,  sara'  rideterminato  a  conclusione  del
progetto, prima dell'erogazione, sulla base delle  spese  ammissibili
effettivamente  sostenute.   L'ammontare   dell'agevolazione,   cosi'
definitivamente determinata, non potra'  essere  superiore  a  quello
individuato in via provvisoria. 
  7. In ogni caso, l'agevolazione non sara' erogata  se  il  soggetto
beneficiario non avra' sostenuto almeno il 30% delle  spese  valutate
ammissibili in sede di concessione dell'agevolazione. 
  8. Le risorse disponibili in favore dei  soggetti  beneficiari  per
l'attuazione del presente provvedimento  ammontano  complessivamente,
ivi inclusi i residui derivanti dalle procedure  precedenti,  a  euro
2.484.019,00. 
  9. Qualora le agevolazioni di cui al presente  decreto  configurino
aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del TFUE, esse verranno
concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 del 18  dicembre  2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato
in G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), in base al  quale  l'importo
complessivo degli aiuti «de minimis» accordati  ad  un'impresa  unica
non  puo'  superare  200.000,00  euro  nell'arco  di   tre   esercizi
finanziari (100.000,00  per  le  imprese  operanti  nel  settore  del
trasporto di merci su strada per conto terzi).