Art. 8 Istruttoria dei progetti e concessione dell'agevolazione 1. I progetti presentati regolarmente entro i termini e modalita' di cui all'art. 7 saranno oggetto di istruttoria compiuta dal soggetto gestore entro il 13 marzo 2023. 2. L'istruttoria delle domande e' effettuata dal soggetto gestore che verifica la regolarita' formale e la completezza della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilita' previste dal presente provvedimento nonche', sulla base della documentazione prodotta, effettua un esame di merito. 3. Il soggetto gestore puo' richiedere precisazioni, integrazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti necessari per la definizione dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento di concessione. Tali richieste sono comunicate nelle forme descritte al successivo art. 12. Al fine di consentire un piu' agevole completamento dell'istruttoria, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dal soggetto richiedente entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal soggetto gestore in base alla tipologia di richiesta. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda decade e ne viene data comunicazione al soggetto interessato. 4. L'istruttoria si conclude con l'ammissibilita' della domanda e la determinazione dell'importo totale di spese ammissibili e della relativa agevolazione concedibile, ovvero con il diniego dell'agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento di diniego e' notificato al soggetto interessato, nelle forme descritte al successivo art. 12. 5. In base alle risorse disponibili di cui all'art. 6, comma 8, il soggetto gestore adotta il provvedimento di concessione dell'agevolazione con l'indicazione delle spese ammissibili e delle agevolazioni concesse che viene notificato al soggetto richiedente interessato. 6. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili risultasse maggiore delle predette risorse disponibili, il soggetto gestore procedera' ad operare per tutte le agevolazioni concedibili una uguale riduzione percentuale dei relativi importi, in modo da assicurare la finanziabilita' di tutti i progetti ammissibili. 7. Qualora, per la finalita' di cui al comma 6, fosse necessario apportare una riduzione superiore al 50% degli importi concedibili, il soggetto gestore procedera', secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande valutate ammissibili, ad operare la riduzione dei relativi importi nella misura del 50% sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, al fine di assicurare l'efficace attuazione dei progetti, il soggetto gestore si riserva la facolta' di richiedere la rimodulazione del Progetto di promozione del marchio originario e dei relativi costi, fatto salvo l'obbligo di prevedere la realizzazione di almeno due iniziative. 9. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del progetto, emerga la necessita' di adottare modifiche che tuttavia non alterino gli obiettivi e le finalita' del progetto stesso, il soggetto beneficiario - entro il termine di almeno trenta giorni dalla realizzazione delle attivita' per quali si richiede la variazione - le sottopone alla necessaria approvazione del soggetto gestore, nelle forme descritte al successivo art. 12. In fase di rendicontazione non saranno prese in considerazione modifiche progettuali non espressamente autorizzate.