Art. 8 
 
      Istruttoria dei progetti e concessione dell'agevolazione 
 
  1. I progetti presentati regolarmente entro i termini  e  modalita'
di cui  all'art.  7  saranno  oggetto  di  istruttoria  compiuta  dal
soggetto gestore entro il 13 marzo 2023. 
  2. L'istruttoria delle domande e' effettuata dal  soggetto  gestore
che verifica la regolarita' formale e la completezza della domanda di
agevolazione,  la  sussistenza  dei  requisiti,  le   condizioni   di
ammissibilita' previste dal  presente  provvedimento  nonche',  sulla
base della documentazione prodotta, effettua un esame di merito. 
  3. Il soggetto gestore puo' richiedere precisazioni, integrazioni e
chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta,  ove
ritenuti necessari per la definizione dell'istruttoria  e  l'adozione
del provvedimento di  concessione.  Tali  richieste  sono  comunicate
nelle forme descritte al successivo art. 12. Al fine di consentire un
piu' agevole  completamento  dell'istruttoria,  le  precisazioni,  le
integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi  dal
soggetto  richiedente  entro  e  non  oltre  il  termine   perentorio
stabilito dal soggetto gestore in base alla tipologia  di  richiesta.
In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta  entro  il
citato termine, la domanda decade e ne viene  data  comunicazione  al
soggetto interessato. 
  4. L'istruttoria si conclude con l'ammissibilita' della  domanda  e
la determinazione dell'importo totale di spese  ammissibili  e  della
relativa   agevolazione   concedibile,   ovvero   con   il    diniego
dell'agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento di  diniego
e' notificato al  soggetto  interessato,  nelle  forme  descritte  al
successivo art. 12. 
  5. In base alle risorse disponibili di cui all'art. 6, comma 8,  il
soggetto   gestore   adotta   il   provvedimento    di    concessione
dell'agevolazione con l'indicazione delle spese ammissibili  e  delle
agevolazioni concesse che viene notificato  al  soggetto  richiedente
interessato. 
  6.  Nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  delle  agevolazioni
concedibili risultasse maggiore delle predette  risorse  disponibili,
il soggetto gestore procedera' ad operare per tutte  le  agevolazioni
concedibili una uguale riduzione percentuale dei relativi importi, in
modo  da  assicurare  la  finanziabilita'   di   tutti   i   progetti
ammissibili. 
  7. Qualora, per la finalita' di cui al comma  6,  fosse  necessario
apportare una riduzione superiore al 50% degli  importi  concedibili,
il soggetto  gestore  procedera',  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione delle  domande  valutate  ammissibili,  ad  operare  la
riduzione  dei  relativi  importi  nella  misura  del  50%  sino   ad
esaurimento delle risorse disponibili. 
  8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, al fine di assicurare l'efficace
attuazione dei progetti, il soggetto gestore si riserva  la  facolta'
di richiedere la rimodulazione del Progetto di promozione del marchio
originario e dei relativi costi, fatto salvo l'obbligo  di  prevedere
la realizzazione di almeno due iniziative. 
  9. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del progetto, emerga  la
necessita' di  adottare  modifiche  che  tuttavia  non  alterino  gli
obiettivi  e  le  finalita'  del   progetto   stesso,   il   soggetto
beneficiario -  entro  il  termine  di  almeno  trenta  giorni  dalla
realizzazione delle attivita' per quali si richiede la  variazione  -
le sottopone alla necessaria approvazione del soggetto gestore, nelle
forme descritte al successivo art. 12. In fase di rendicontazione non
saranno   prese   in   considerazione   modifiche   progettuali   non
espressamente autorizzate.