IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3; Visto l'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che prevede l'erogazione di un contributo a riduzione o a sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e per un periodo massimo di trentasei mesi, a favore delle cooperative sociali che assumono persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali e' stata riconosciuta lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016; Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante: «Disciplina delle cooperative sociali»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante: «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»; Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 2017, n. 46, recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale»; Richiamato il comma 109 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione del contributo ivi previsto; Rilevata la necessita' di emanare le disposizioni applicative e procedurali necessarie all'erogazione del contributo previsto dall'art. 1, comma 109 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto del limite di spesa stabilito e delle risorse disponibili; Accertato che nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' iscritto il capitolo 4363 - Missione 25 «Politiche previdenziali» - Programma 25.3 «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali» - Azione 7 «Agevolazioni contributive, sotto contribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione», denominato «Sgravi contributivi», il cui piano gestionale 22 reca la seguente declaratoria: «Sgravi contributivi alle cooperative sociali per lavoratori neoassunti»; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce i criteri di assegnazione del contributo in favore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 che assumono persone alle quali e' stato riconosciuto lo status di protezione internazionale. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni dei predetti soggetti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. 3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' applicata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in favore delle cooperative sociali per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali e' stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016. 4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.