Art. 2 
 
                         Modalita' operative 
 
  1. Ai fini dell'ammissione al beneficio, le persone alle  quali  e'
stata riconosciuta la protezione internazionale devono produrre  alle
cooperative  sociali  presso  le  quali  vi  e'  stata   l'assunzione
nell'anno 2018 con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato  copia
del certificato attestante lo status di  rifugiato  o  di  protezione
sussidiaria, a seguito della  decisione  positiva  sulla  domanda  di
riconoscimento, ovvero, qualora gia' in possesso, copia del  permesso
di soggiorno attestante  il  possesso  di  una  delle  due  forme  di
protezione internazionale riconosciuta. 
  2.  Il  beneficio  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto  e'
riconosciuto in base all'ordine cronologico  di  invio  all'INPS,  da
parte   delle   cooperative   sociali,   delle   domande   volte   al
riconoscimento dell'agevolazione e fino ad esaurimento delle  risorse
disponibili. 
  3. Al fine di  assicurare  il  monitoraggio  sull'attuazione  della
misura, entro il 31 maggio 2023, l'INPS trasmette  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle  cooperative  sociali
che hanno fatto richiesta del contributo  ed  il  relativo  ammontare
riconosciuto,  corredato  dal  relativo  elenco   dei   titolari   di
protezione internazionale, assunti nel  periodo  1°  gennaio  2018-31
dicembre 2018.