Art. 2 Modalita' operative 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio, le persone alle quali e' stata riconosciuta la protezione internazionale devono produrre alle cooperative sociali presso le quali vi e' stata l'assunzione nell'anno 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento, ovvero, qualora gia' in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale riconosciuta. 2. Il beneficio di cui all'art. 1 del presente decreto e' riconosciuto in base all'ordine cronologico di invio all'INPS, da parte delle cooperative sociali, delle domande volte al riconoscimento dell'agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 3. Al fine di assicurare il monitoraggio sull'attuazione della misura, entro il 31 maggio 2023, l'INPS trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle cooperative sociali che hanno fatto richiesta del contributo ed il relativo ammontare riconosciuto, corredato dal relativo elenco dei titolari di protezione internazionale, assunti nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018.