Art. 2
Modalita' operative
1. Ai fini dell'ammissione al beneficio, le persone alle quali e'
stata riconosciuta la protezione internazionale devono produrre alle
cooperative sociali presso le quali vi e' stata l'assunzione
nell'anno 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato copia
del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione
sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di
riconoscimento, ovvero, qualora gia' in possesso, copia del permesso
di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di
protezione internazionale riconosciuta.
2. Il beneficio di cui all'art. 1 del presente decreto e'
riconosciuto in base all'ordine cronologico di invio all'INPS, da
parte delle cooperative sociali, delle domande volte al
riconoscimento dell'agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
3. Al fine di assicurare il monitoraggio sull'attuazione della
misura, entro il 31 maggio 2023, l'INPS trasmette al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle cooperative sociali
che hanno fatto richiesta del contributo ed il relativo ammontare
riconosciuto, corredato dal relativo elenco dei titolari di
protezione internazionale, assunti nel periodo 1° gennaio 2018-31
dicembre 2018.