Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. La spesa relativa al beneficio di cui all'art. 1 del presente decreto gravera', entro il limite massimo di 500.000 euro, sulle risorse gia' trasferite a tal fine all'INPS dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul capitolo 4363/P.G. 22 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero. All'esaurimento delle risorse non verranno riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018, 2019, 2020 pari a 1,5 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Salvo quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attivita' indicate dal presente decreto nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2022 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'interno Lamorgese Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2739