Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. La spesa relativa al beneficio di cui all'art. 1 del presente
decreto gravera', entro il limite massimo di 500.000 euro, sulle
risorse gia' trasferite a tal fine all'INPS dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali a valere sul capitolo 4363/P.G. 22 dello
stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.
All'esaurimento delle risorse non verranno riconosciute ulteriori
agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il limite
massimo complessivo previsto per il triennio 2018, 2019, 2020 pari a
1,5 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono alle attivita' indicate dal presente decreto
nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2022
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, reg. n. 2739