Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La spesa relativa al beneficio di cui all'art.  1  del  presente
decreto gravera', entro il limite  massimo  di  500.000  euro,  sulle
risorse gia' trasferite a tal fine all'INPS dal Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali a valere sul capitolo  4363/P.G.  22  dello
stato   di   previsione   della   spesa   dello   stesso   Ministero.
All'esaurimento delle risorse  non  verranno  riconosciute  ulteriori
agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle  risorse,  da  parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro  il  limite
massimo complessivo previsto per il triennio 2018, 2019, 2020 pari  a
1,5 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge  27
dicembre 2017, n. 205. 
  2. Salvo quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni  pubbliche
interessate provvedono alle attivita' indicate dal  presente  decreto
nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 settembre 2022 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Orlando          
Il Ministro dell'interno 
       Lamorgese 

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 2739