Art. 3 
 
                       Riparto del contributo 
 
  1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'articolo 1, comma 2,
e' determinato per l'anno 2019 in  euro  2.009.780,00  aggiornato  al
tasso di inflazione previsto per il medesimo anno. 
  2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati
ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 6, del decreto  legislativo  n.
152 del 2006, per l'anno 2019,  e'  individuato  nell'allegato  e  si
compone di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo  complessivo
e di una quota  variabile  commisurata  al  valore  della  produzione
attestato nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 
  3. Per i sistemi di  gestione  autonoma  dei  rifiuti  condotti  da
imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio  sistema
autonomo,  svolgono  anche  altre  attivita'  economiche,  la   quota
variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo
criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base  al  valore
della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio
2018 che risulti attestato da  una  primaria  societa'  di  revisione
contabile iscritta al registro dei revisori legali.