Art. 2 Utilizzo delle risorse di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 settembre 2022, n. 142. 1. Tenuto conto di quanto espresso in premessa, le risorse destinate al finanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dall'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2027, pari a complessivi euro 488.000.000,00, sono destinate: a) per euro 244.000.000,00 al finanziamento di programmi di tutela ambientale inerenti al settore siderurgico presentati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 9 agosto 2022; b) per euro 244.000.000,00 al finanziamento di istanze di contratto di sviluppo gia' presentate all'Agenzia e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse gia' assegnate allo strumento agevolativo. 2. Fermo restando i vincoli previsti dall'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, l'articolazione di cui al comma 1 puo' essere oggetto di revisione in funzione dell'andamento delle domande delle imprese beneficiarie e dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali nuove priorita' di intervento che dovessero manifestarsi. Roma, 3 ottobre 2022 Il Ministro: Giorgetti Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1165