Art. 2 
 
Utilizzo delle risorse di cui all'art. 35, comma 1,  lettera  a)  del
  decreto-legge 9 agosto 2022,  n.  115,  convertito  in  legge,  con
  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 settembre 2022,
  n. 142. 
 
  1.  Tenuto  conto  di  quanto  espresso  in  premessa,  le  risorse
destinate al finanziamento della misura  dei  Contratti  di  sviluppo
dall'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto decreto-legge 9 agosto
2022, n. 115, convertito in legge, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 21 settembre 2022,  n.  142,  per  gli  esercizi
finanziari dal 2022 al 2027, pari a complessivi euro  488.000.000,00,
sono destinate: 
    a) per euro  244.000.000,00  al  finanziamento  di  programmi  di
tutela  ambientale  inerenti  al   settore   siderurgico   presentati
successivamente all'entrata in  vigore  del  decreto-legge  9  agosto
2022; 
    b)  per  euro  244.000.000,00  al  finanziamento  di  istanze  di
contratto di sviluppo gia' presentate all'Agenzia  e  che  non  hanno
trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse  gia'  assegnate
allo strumento agevolativo. 
  2. Fermo restando i vincoli previsti dall'art. 35, comma 1, lettera
a), del decreto decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,  l'articolazione
di cui al comma 1  puo'  essere  oggetto  di  revisione  in  funzione
dell'andamento   delle   domande   delle   imprese   beneficiarie   e
dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di  eventuali  nuove
priorita' di intervento che dovessero manifestarsi. 
    Roma, 3 ottobre 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 1165