Art. 3 
 
           Obblighi e termini di accreditamento alla PDND 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del CAD  sono
tenuti ad accreditarsi alla  PDND,  a  sviluppare  le  interfacce  di
programmazione (API) di cui all'art. 50-ter, comma 2, del  CAD  ed  a
rendere disponibili le proprie basi  dati  sulla  PDND  entro  il  30
settembre 2023. 
  2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), del CAD  sono
tenuti ad accreditarsi alla  PDND,  a  sviluppare  le  interfacce  di
programmazione (API) di cui all'art. 50-ter, comma 2, del  CAD  ed  a
rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 31 marzo
2024. 
  3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del CAD  sono
tenuti ad accreditarsi alla  PDND,  a  sviluppare  le  interfacce  di
programmazione (API) di cui all'art. 50-ter, comma 2, del  CAD  ed  a
rendere disponibili le proprie basi  dati  sulla  PDND  entro  il  30
settembre 2024. 
  4. Gli obblighi di cui ai  commi  precedenti  vigono  anche  per  i
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD che, ai sensi  dell'art.
50-ter, comma 7, del CAD, decidono di continuare ad utilizzare  anche
i sistemi  di  interoperabilita'  gia'  previsti  dalla  legislazione
vigente. 
  5. Il Gestore della PDND pubblica e  aggiorna,  sul  Portale  PDND,
tutta la  documentazione  tecnica  e  amministrativa  necessaria  per
procedere all'accreditamento e  allo  sviluppo  delle  interfacce  di
programmazione (API). 
  6. La violazione degli obblighi di  cui  al  presente  articolo  e'
punita ai sensi degli articoli 18-bis e 50-ter del CAD.