Art. 3 Obblighi e termini di accreditamento alla PDND 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 30 settembre 2023. 2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 31 marzo 2024. 3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 30 settembre 2024. 4. Gli obblighi di cui ai commi precedenti vigono anche per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD che, ai sensi dell'art. 50-ter, comma 7, del CAD, decidono di continuare ad utilizzare anche i sistemi di interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente. 5. Il Gestore della PDND pubblica e aggiorna, sul Portale PDND, tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per procedere all'accreditamento e allo sviluppo delle interfacce di programmazione (API). 6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo e' punita ai sensi degli articoli 18-bis e 50-ter del CAD.