Art. 5 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 3, i soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, del CAD possono  anche  aderire  alla  PDND  sin
dalla data di pubblicazione del presente decreto. 
  2. Fermi restando in ogni caso gli obblighi di cui  all'art.  3,  i
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del  CAD  possono  continuare  a
utilizzare anche i sistemi di interoperabilita' gia'  previsti  dalla
legislazione vigente. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  4. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 settembre 2022 
 
                                                   Il Ministro: Colao 

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
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