Art. 5 Disposizioni transitorie e finali 1. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 3, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD possono anche aderire alla PDND sin dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Fermi restando in ogni caso gli obblighi di cui all'art. 3, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente. 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 settembre 2022 Il Ministro: Colao Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2775