IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto
societario, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/1151 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;
Visto in particolare l'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132,
che prevede il sistema di interconnessione dei registri europei,
composto dai registri degli Stati membri, dalla piattaforma centrale
europea gestita dalla Commissione e dal portale, con funzione di
punto di accesso elettronico europeo;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della
Commissione, del 18 giugno 2021, che reca modalita' di applicazione
della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le specifiche
tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione
dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244
della Commissione;
Visto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 183, di «Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, recante
modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di
strumenti e processi digitali nel diritto societario», il quale
dispone che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali, sono individuate le modalita' di dettaglio per
l'interscambio dati mediante il sistema di interconnessione dei
registri di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, in
conformita' alle previsioni del regolamento (UE) 2021/1042, allegato,
punto 15, nonche' con riferimento all'interscambio dei dati di cui
all'ottavo comma dell'articolo 2508-bis del codice civile in
conformita' con le previsioni del regolamento (UE) 2021/1042,
allegato, punto 15»;
Visto altresi' l'articolo 2508-bis del codice civile, introdotto
dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 183/2021, ed in
particolare l'ottavo comma, ove si stabilisce che «Gli uffici del
registro delle imprese comunicano, tramite il sistema di
interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE)
2017/1132, ai registri delle imprese di altri Stati membri in cui
sono registrate sedi secondarie di societa' di capitali regolate
dalla legge italiana, le modifiche ai seguenti elementi:
a) denominazione della societa';
b) sede legale della societa';
c) numero di iscrizione della societa' nel registro;
d) forma legale della societa';
e) legali rappresentanti, con specificazione se in forma
congiunta o disgiunta, amministratori, componenti degli organi di
controllo o di supervisione;
f) bilanci societari»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8
giugno 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2017), recante
«Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n.
234/2012 della direttiva (UE) 2012/17 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666 del
Consiglio e le direttive 2005/56 e 2009/101 del Parlamento europeo e
del Consiglio, in materia di interconnessione dei registri centrali,
commerciali e delle imprese», ed in particolare l'articolo 1 ove si
stabilisce la partecipazione da parte del registro delle imprese
italiano al sistema di interconnessione dei registri delle imprese
unionali;
Richiamato l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e sue
modifiche ed integrazioni, che ai commi 1 e 6, rispettivamente,
dispone che «E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile» e
che «La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione,
secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il
funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare
completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese
soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione
su tutto il territorio nazionale»;
Richiamato inoltre l'articolo 7, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il
«Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui
all'art. 2188 del codice civile», il quale dispone che il registro
delle imprese e' unico e comprende le sezioni speciali ed e' tenuto
secondo il modello approvato con decreto del Ministero
dell'industria, oggi Ministero dello sviluppo economico;
Considerato che le camere di commercio, attraverso il registro
delle imprese, assicurano dal mese di giugno 2017 la piena
interoperabilita' con gli altri registri centrali, commerciali e
delle imprese degli Stati membri dell'Unione europea anche con
riferimento agli aggiornamenti apportati dalla direttiva (UE)
2019/1151;
Considerato altresi' che l'accesso ai dati e ai documenti del
registro delle imprese avviene attraverso una pluralita' di canali di
accesso definiti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 8 della
richiamata legge n. 580/1993, messi a disposizione dal Sistema
camerale (sportello camerale, sportello telematico, terminale
remoto);
Considerato infine che i contenuti e le modalita' di rilascio delle
certificazioni e delle copie sono definiti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico adottato ai sensi dell'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto altresi' il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei
dati personali, espresso nella seduta del 6 ottobre 2022;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «direttiva»: la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni
aspetti di diritto societario;
b) «regolamento»: il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042
della Commissione, del 18 giugno 2021, che reca modalita' di
applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le
procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri
e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della
Commissione;
c) «regolamento GDPR»: il regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
d) «Codice in materia di protezione dei dati personali»: il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) «decreto MiSE»: il decreto del Ministro dello sviluppo
economico dell'8 giugno 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto
2017), recante «Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della
legge n. 234/2012 della direttiva (UE) 2012/17 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666
del Consiglio e le direttive 2005/56 e 2009/101 del Parlamento
europeo e del Consiglio, in materia di interconnessione dei registri
centrali, commerciali e delle imprese»;
f) «camera di commercio»: la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.
580;
g) «registro delle imprese»: il registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
h) «ufficio del registro»: l'ufficio del registro delle imprese
di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
all'articolo 2188 del codice civile;
i) «sistema di interconnessione dei registri»: il sistema di
interconnessione dei registri di cui all'articolo 22 della direttiva
(UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno
2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario;
l) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
m) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 7 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580.