Art. 2 Partecipazione del registro delle imprese italiano al sistema di interconnessione dei registri europei 1. Le camere di commercio, attraverso il registro delle imprese, assicurano la piena interoperabilita' e l'interscambio dei dati nell'ambito del sistema di interconnessione dei registri. 2. Ove ne emerga l'opportunita' il Ministero chiede alle camere di commercio l'istituzione, per il tramite del sistema informatico del registro delle imprese, di punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri europei. 3. L'istituzione dei punti di accesso opzionali e le modifiche significative riguardanti il loro funzionamento, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato al regolamento, sono immediatamente comunicate da Unioncamere al Ministero che provvede alla notifica alla Commissione europea.