Art. 2
Partecipazione del registro delle imprese italiano al sistema di
interconnessione dei registri europei
1. Le camere di commercio, attraverso il registro delle imprese,
assicurano la piena interoperabilita' e l'interscambio dei dati
nell'ambito del sistema di interconnessione dei registri.
2. Ove ne emerga l'opportunita' il Ministero chiede alle camere di
commercio l'istituzione, per il tramite del sistema informatico del
registro delle imprese, di punti di accesso opzionali al sistema di
interconnessione dei registri europei.
3. L'istituzione dei punti di accesso opzionali e le modifiche
significative riguardanti il loro funzionamento, secondo le
specifiche tecniche di cui all'allegato al regolamento, sono
immediatamente comunicate da Unioncamere al Ministero che provvede
alla notifica alla Commissione europea.