Art. 3
Modalita' di interscambio dei dati
e trattamento dei dati personali
1. La partecipazione al sistema di interconnessione dei registri
avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento, secondo le
specifiche tecniche e le procedure di cui al suo allegato.
2. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 183, l'ufficio del registro provvede alle attivita'
di cui all'articolo 1 del decreto MiSE.
3. La camera di commercio e' titolare del trattamento dei dati
personali effettuato nel quadro del presente decreto, il quale
avviene, ai sensi dell'articolo 161 della direttiva, in conformita' e
nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al regolamento
GDPR e al codice in materia di protezione dei dati personali.
4. Sono oggetto del trattamento i seguenti dati personali:
a) i dati personali eventualmente presenti nella denominazione
della societa';
b) i dati personali indicati nella direttiva, come specificati
dall'allegato al regolamento, nel rispetto del principio di
minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera
c), del regolamento GDPR;
c) i dati personali relativi ai soggetti di cui all'articolo
2508-bis, ottavo comma, lettera e), del codice civile.
5. La camera di commercio, nell'ambito del sistema informatico del
registro delle imprese, adotta le idonee misure tecniche per
garantire la sicurezza informatica, tenuto conto di quanto indicato
al punto 3 dell'allegato al regolamento, compresi i requisiti di
sicurezza per la trasmissione dei dati attraverso i punti di accesso
opzionali di cui al punto 15 del medesimo allegato, al fine di
assicurare un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al
rischio di distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato
ai dati trattati, in conformita' al regolamento GDPR e secondo quanto
ivi stabilito all'articolo 32.
6. Lo scambio di informazioni, la trasmissione, la pubblicazione e
la messa a disposizione dei dati per mezzo del sistema di
interconnessione dei registri avviene in conformita' alle procedure e
alle regole tecniche di cui all'allegato al regolamento.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento
GDPR, il Ministero, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, disciplina con separato atto, in ossequio ai principi di
protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione
predefinita, le operazioni eseguibili e le misure tecniche e
organizzative a tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali
degli interessati, con riferimento ai punti di accesso opzionali di
cui al punto 15 dell'allegato al regolamento, nell'ambito
dell'interscambio dati mediante il sistema di interconnessione dei
registri, nonche' in relazione all'interscambio dati di cui
all'ottavo comma dell'articolo 2508-bis del codice civile.