Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.