Art. 10 
 
                             Operatrici 
 
  1. La casa, anche se gestita da enti  locali  in  forma  singola  o
associata, deve avvalersi di  personale  qualificato,  esclusivamente
femminile, adeguatamente  formato  e  specializzato  sul  tema  della
violenza  di  genere  indipendentemente  dal  profilo   professionale
posseduto. Le operatrici devono essere in grado di operare secondo la
metodologia della relazione tra donne, intesa  come  pratica  fondata
sulla lettura  strutturale  della  violenza  maschile  ed  essere  in
possesso di competenze adeguate  all'ascolto,  alla  valutazione  del
rischio,  all'accompagnamento  nei  percorsi  di  fuoriuscita   dalla
violenza delle donne e  delle/dei  loro  figlie/i  e/o  quanto  altro
necessario per le attivita' della casa. 
  2. Alle  operatrici  della  casa  e'  fatto  esplicito  divieto  di
applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione. 
  3. La casa  deve  garantire  al  personale  impiegato,  incluso  il
personale volontario, una formazione permanente e strutturata al fine
di rendere  ogni  operatrice  e  figura  professionale  in  grado  di
accogliere, assistere e supportare le donne ospiti e di garantire  la
loro  sicurezza  durante  tutto   il   percorso   personalizzato   di
fuoriuscita dalla violenza, nel rispetto dei loro tempi e della  loro
autodeterminazione. La formazione si ritiene adeguata quando consiste
in almeno centoventi  ore  di  formazione  iniziale  (di  cui  almeno
sessanta  di  affiancamento)  nonche'  almeno  sedici  ore  annue  di
aggiornamento. 
  4. La casa  deve  garantire  l'attivita'  di  supervisione  per  le
operatrici e per le figure professionali ivi operanti. 
  5. Il personale della casa deve intervenire nella relazione con  le
donne accolte nel rispetto del quadro normativo  di  riferimento  dei
diritti umani e delle pari  opportunita',  che  fa  capo  alle  leggi
italiane   ed   alla   Convenzione   CEDAW,   in   particolare   alla
raccomandazione n.  35  e  alle  disposizioni  della  Convenzione  di
Istanbul. 
  6. Non possono operare nella casa le avvocate e le psicologhe  che,
nella loro libera attivita' professionale, svolgono  ruoli  a  difesa
degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti.