Art. 12
Flusso informativo
1. Le case rifugio svolgono attivita' di raccolta dati nel rispetto
della riservatezza e dell'anonimato delle donne, e partecipano
all'attivita' di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base
territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di
contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e
osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue
varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di
rilevazione proposte dal Dipartimento per le pari opportunita' e
dall'ISTAT e dalle regioni.