Art. 12 
 
                         Flusso informativo 
 
  1. Le case rifugio svolgono attivita' di raccolta dati nel rispetto
della  riservatezza  e  dell'anonimato  delle  donne,  e  partecipano
all'attivita' di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base
territoriale,  regionale  o  provinciale  se  prevista,  al  fine  di
contribuire  all'alimentazione  di  un  sistema  di  monitoraggio   e
osservazione sul fenomeno della violenza contro le  donne  nelle  sue
varie forme, anche sulla base delle  disposizioni  e  indicazioni  di
rilevazione proposte dal Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  e
dall'ISTAT e dalle regioni.