Art. 13
Obblighi per i CAV e le case rifugio
1. I CAV e le case rifugio, qualora siano destinatari di
finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle
risorse pubbliche assegnate, l'attivita' per un periodo di tempo
almeno pari a quello per il quale e' stato erogato il finanziamento e
devono garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di
comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli enti
pubblici.
2. I CAV e le case rifugio, nell'arco di tempo relativo ai
finanziamenti pubblici ottenuti, contribuiscono alle attivita' di
monitoraggio e valutazione sia quantitative che qualitative sull'uso
appropriato dei finanziamenti stessi e sull'efficacia del lavoro
svolto.