Art. 13 
 
                Obblighi per i CAV e le case rifugio 
 
  1.  I  CAV  e  le  case  rifugio,  qualora  siano  destinatari   di
finanziamenti pubblici, devono garantire,  a  pena  di  revoca  delle
risorse pubbliche assegnate, l'attivita'  per  un  periodo  di  tempo
almeno pari a quello per il quale e' stato erogato il finanziamento e
devono garantire  l'adempimento  di  quanto  previsto  dalla  vigente
normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di
comunicazione  la  misura  dei  finanziamenti  ricevuti  dagli   enti
pubblici. 
  2. I CAV  e  le  case  rifugio,  nell'arco  di  tempo  relativo  ai
finanziamenti pubblici ottenuti,  contribuiscono  alle  attivita'  di
monitoraggio e valutazione sia quantitative che qualitative  sull'uso
appropriato dei finanziamenti  stessi  e  sull'efficacia  del  lavoro
svolto.