Art. 14
Disposizioni finali
1. Le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento
per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri
entro il 1° febbraio di ogni anno i dati aggiornati sul numero dei
CAV e delle case rifugio operanti sul territorio in possesso dei
requisiti minimi di cui alla presente intesa. Tali dati devono essere
coerenti con i dati forniti dalle stesse regioni e province autonome
ai fini del riparto delle risorse del Fondo per le politiche relative
ai diritti ed alle pari opportunita' di cui agli articoli 5 e 5-bis
del decreto-legge 15 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni
nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.
2. Il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano
e le autonomie locali, ciascuno secondo le proprie competenze, si
impegnano a:
a) predisporre adeguate coperture finanziarie e ad assegnarle con
continuita' e tempestivita' affinche' i CAV e le case rifugio siano
in condizione di operare sulla base dei requisiti previsti dalla
presente intesa;
b) garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla presente
intesa nei loro atti e nella ripartizione delle risorse;
c) definire congiuntamente gli indicatori per la governance e il
monitoraggio dell'attuazione della presente intesa.