Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le regioni e le province autonome  trasmettono  al  Dipartimento
per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei  ministri
entro il 1° febbraio di ogni anno i dati aggiornati  sul  numero  dei
CAV e delle case rifugio operanti  sul  territorio  in  possesso  dei
requisiti minimi di cui alla presente intesa. Tali dati devono essere
coerenti con i dati forniti dalle stesse regioni e province  autonome
ai fini del riparto delle risorse del Fondo per le politiche relative
ai diritti ed alle pari opportunita' di cui agli articoli 5  e  5-bis
del decreto-legge 15 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni
nella legge 15 ottobre 2013, n. 119. 
  2. Il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano
e le autonomie locali, ciascuno secondo  le  proprie  competenze,  si
impegnano a: 
    a) predisporre adeguate coperture finanziarie e ad assegnarle con
continuita' e tempestivita' affinche' i CAV e le case  rifugio  siano
in condizione di operare sulla  base  dei  requisiti  previsti  dalla
presente intesa; 
    b) garantire il rispetto dei requisiti  previsti  dalla  presente
intesa nei loro atti e nella ripartizione delle risorse; 
    c) definire congiuntamente gli indicatori per la governance e  il
monitoraggio dell'attuazione della presente intesa.