Art. 15
Norma transitoria
1. Il rispetto dei requisiti previsti dalla presente intesa
costituira' condizione necessaria per l'accesso ai fondi oggetto di
riparto ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre
2013, n. 119, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri riferito all'annualita' 2022.
2. I CAV e le case presenti negli elenchi/albi regionali alla data
della presente intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio,
della durata di diciotto mesi, per l'adeguamento ai requisiti della
presente intesa. Con riferimento ai requisiti strutturali richiesti
per le case rifugio, il completamento delle procedure di
autorizzazione al funzionamento di cui al comma 1 dell'art. 8, dovra'
avvenire entro tre anni dall'adozione della presente intesa.
Roma, 14 settembre 2022
Il Presidente: Gelmini
Il segretario: Siniscalchi