Art. 15 
 
                          Norma transitoria 
 
  1.  Il  rispetto  dei  requisiti  previsti  dalla  presente  intesa
costituira' condizione necessaria per l'accesso ai fondi  oggetto  di
riparto ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella  legge  15  ottobre
2013, n. 119, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri riferito all'annualita' 2022. 
  2. I CAV e le case presenti negli elenchi/albi regionali alla  data
della presente intesa potranno avvalersi di un  periodo  transitorio,
della durata di diciotto mesi, per l'adeguamento ai  requisiti  della
presente intesa. Con riferimento ai requisiti  strutturali  richiesti
per  le  case  rifugio,   il   completamento   delle   procedure   di
autorizzazione al funzionamento di cui al comma 1 dell'art. 8, dovra'
avvenire entro tre anni dall'adozione della presente intesa. 
    Roma, 14 settembre 2022 
 
                                               Il Presidente: Gelmini 
Il segretario: Siniscalchi