Art. 2
Requisiti strutturali e organizzativi
1. L'immobile destinato a sede operativa del CAV deve possedere i
requisiti previsti dalla normativa vigente nonche' gli altri
requisiti previsti dalle normative regionali in materia di
autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali
idonei a garantire le diverse attivita' nel rispetto della privacy.
Il CAV puo' articolarsi, in aggiunta alla sede, anche con sportelli
di ascolto e informativi sul territorio, di facile accesso.
2. Il CAV, accreditato secondo appositi registri/albi regionali,
deve garantire un numero di telefono dedicato, attivo tutti i giorni,
compresi i festivi, ventiquattro ore su ventiquattro e collegato al
1522 nonche' ai servizi essenziali della rete (PS, FFOO). Ai fini
dell'inserimento dei CAV nella mappatura nazionale tenuta dal
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio
dei ministri, le regioni aggiornano e rendono pubblici i
registri/albi con cadenza almeno semestrale.
3. Il CAV deve essere accessibile in presenza, almeno cinque giorni
alla settimana e in modalita' ibride (al telefono o on-line) tutti i
giorni, ivi compresi i giorni festivi.
4. Il CAV deve possedere la carta dei servizi esplicitando gli
orari e i giorni di erogazione dei servizi nonche' di apertura dei
locali dedicati all'accoglienza gratuita alle donne.
5. Al CAV e' fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di
mediazione familiare e/o conciliazione, ivi compreso l'invio ad altri
servizi che le applicano, nel rispetto dell'art. 48 della Convenzione
di Istanbul.
6. Non e' consentito in alcun caso l'accesso ai locali del centro
agli autori della violenza e/o maltrattamenti.