Art. 2 
 
                Requisiti strutturali e organizzativi 
 
  1. L'immobile destinato a sede operativa del CAV deve  possedere  i
requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  nonche'   gli   altri
requisiti  previsti  dalle  normative   regionali   in   materia   di
autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali
idonei a garantire le diverse attivita' nel rispetto  della  privacy.
Il CAV puo' articolarsi, in aggiunta alla sede, anche  con  sportelli
di ascolto e informativi sul territorio, di facile accesso. 
  2. Il CAV, accreditato secondo  appositi  registri/albi  regionali,
deve garantire un numero di telefono dedicato, attivo tutti i giorni,
compresi i festivi, ventiquattro ore su ventiquattro e  collegato  al
1522 nonche' ai servizi essenziali della rete  (PS,  FFOO).  Ai  fini
dell'inserimento  dei  CAV  nella  mappatura  nazionale  tenuta   dal
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei  ministri,  le  regioni   aggiornano   e   rendono   pubblici   i
registri/albi con cadenza almeno semestrale. 
  3. Il CAV deve essere accessibile in presenza, almeno cinque giorni
alla settimana e in modalita' ibride (al telefono o on-line) tutti  i
giorni, ivi compresi i giorni festivi. 
  4. Il CAV deve possedere la  carta  dei  servizi  esplicitando  gli
orari e i giorni di erogazione dei servizi nonche'  di  apertura  dei
locali dedicati all'accoglienza gratuita alle donne. 
  5. Al CAV e' fatto esplicito divieto di applicare  le  tecniche  di
mediazione familiare e/o conciliazione, ivi compreso l'invio ad altri
servizi che le applicano, nel rispetto dell'art. 48 della Convenzione
di Istanbul. 
  6. Non e' consentito in alcun caso l'accesso ai locali  del  centro
agli autori della violenza e/o maltrattamenti.