Art. 3
Operatrici
1. Per le attivita' a diretto contatto con le donne vittima di
violenza, il CAV, anche se gestito dall'ente locale in forma singola
o associata si avvale esclusivamente di personale femminile che:
utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra
donne non giudicante; che interviene nel rispetto del quadro di
riferimento dei diritti umani e delle pari opportunita' che fa capo
alle leggi italiane e alla convenzione CEDAW, in particolare alla
raccomandazione n. 35, e alle disposizioni della Convenzione di
Istanbul. Le operatrici, incluse le volontarie, devono essere
adeguatamente formate, seguendo un approccio di genere: sul tema
della violenza maschile; sulle sue cause strutturali e conseguenze;
sulla valutazione del rischio; sui bisogni specifici di donne esposte
a molteplici vulnerabilita', sui principi della Convenzione di
Istanbul; sull'operativita' del lavoro di rete, anche in tema di
autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene
adeguata quando consiste in almeno centoventi ore di formazione
iniziale (di cui almeno sessanta di affiancamento). Le operatrici
devono effettuare inoltre almeno sedici ore annue di aggiornamento.
2. Il CAV deve assicurare un'adeguata presenza di operatrici di
accoglienza e di figure professionali, quali ad esempio psicologhe,
assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali ed avvocate
civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e immigrazione,
con una formazione specifica sul tema della violenza di genere,
dell'elaborazione del vissuto violento, del trauma sui/sulle minori
ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.
3. Le operatrici di accoglienza e le figure professionali devono
essere in grado di operare, secondo la metodologia della relazione
tra donne come pratica centrale fondata sulla lettura della violenza
di genere come fenomeno politico e sociale complessivo strutturale ed
essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla
valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di uscita
dalla violenza e/o quanto altro necessario per le attivita' del
centro (empowerment, formazione, prevenzione sensibilizzazione,
lavoro di rete).
4. Il CAV deve garantire la formazione iniziale e continua per le
operatrici e per le figure professionali ivi operanti, nonche'
l'attivita' di supervisione. Le conoscenze e le competenze del
personale e la fornitura delle prestazioni devono essere
specializzate.
5. Non possono operare nel CAV le avvocate e le psicologhe che,
nella loro libera attivita' professionale, svolgono ruoli a difesa
degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti.