Art. 3 
 
                             Operatrici 
 
  1. Per le attivita' a diretto contatto  con  le  donne  vittima  di
violenza, il CAV, anche se gestito dall'ente locale in forma  singola
o associata si avvale  esclusivamente  di  personale  femminile  che:
utilizza una metodologia di accoglienza basata  sulla  relazione  tra
donne non giudicante; che  interviene  nel  rispetto  del  quadro  di
riferimento dei diritti umani e delle pari opportunita' che  fa  capo
alle leggi italiane e alla convenzione  CEDAW,  in  particolare  alla
raccomandazione n. 35,  e  alle  disposizioni  della  Convenzione  di
Istanbul.  Le  operatrici,  incluse  le  volontarie,  devono   essere
adeguatamente formate, seguendo un  approccio  di  genere:  sul  tema
della violenza maschile; sulle sue cause strutturali  e  conseguenze;
sulla valutazione del rischio; sui bisogni specifici di donne esposte
a  molteplici  vulnerabilita',  sui  principi  della  Convenzione  di
Istanbul; sull'operativita' del lavoro di  rete,  anche  in  tema  di
autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene
adeguata quando consiste  in  almeno  centoventi  ore  di  formazione
iniziale (di cui almeno sessanta  di  affiancamento).  Le  operatrici
devono effettuare inoltre almeno sedici ore annue di aggiornamento. 
  2. Il CAV deve assicurare un'adeguata  presenza  di  operatrici  di
accoglienza e di figure professionali, quali ad  esempio  psicologhe,
assistenti sociali,  educatrici,  mediatrici  culturali  ed  avvocate
civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e  immigrazione,
con una formazione specifica  sul  tema  della  violenza  di  genere,
dell'elaborazione del vissuto violento, del trauma  sui/sulle  minori
ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio. 
  3. Le operatrici di accoglienza e le  figure  professionali  devono
essere in grado di operare, secondo la  metodologia  della  relazione
tra donne come pratica centrale fondata sulla lettura della  violenza
di genere come fenomeno politico e sociale complessivo strutturale ed
essere  in  possesso  di  competenze   adeguate   all'ascolto,   alla
valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi  di  uscita
dalla violenza e/o quanto  altro  necessario  per  le  attivita'  del
centro  (empowerment,  formazione,   prevenzione   sensibilizzazione,
lavoro di rete). 
  4. Il CAV deve garantire la formazione iniziale e continua  per  le
operatrici e  per  le  figure  professionali  ivi  operanti,  nonche'
l'attivita' di  supervisione.  Le  conoscenze  e  le  competenze  del
personale  e   la   fornitura   delle   prestazioni   devono   essere
specializzate. 
  5. Non possono operare nel CAV le avvocate  e  le  psicologhe  che,
nella loro libera attivita' professionale, svolgono  ruoli  a  difesa
degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti.