Art. 4 
 
                      Servizi minimi garantiti 
 
  1. Il CAV deve garantire, a  titolo  gratuito,  almeno  i  seguenti
servizi: 
    a)  ascolto:  colloqui  telefonici,  on-line  e/o   incontri   in
presenza; 
    b) informazione: dopo un primo  ascolto  e'  importante  dare  le
prime informazioni utili alla donna rispetto  al  percorso  che  puo'
co-costruire con il centro e ai  suoi  diritti  rispetto  alla  legge
vigente; 
    c) orientamento sociale: sostegno, accoglienza e  accompagnamento
alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui  strutturati
volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita  dalla
violenza; 
    d) supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione  del  vissuto
violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi  di  auto
mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture  ospedaliere,  i  presidi
sanitari  di  base  ed  i  servizi  territoriali   aventi   personale
adeguatamente formato; 
    e) supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di
carattere legale sia in ambito civile che penale, di  immigrazione  e
lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito  patrocinio,
in tutte le fasi dei procedimenti; 
    f) raccordo con le case rifugio anche ai fini dell'inserimento. 
  2. Il CAV, previo consenso della donna, si raccorda: 
    a) con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori
e per il sostegno alla genitorialita'; 
    b) con i servizi  sociali  e  con  i  centri  per  l'impiego  per
individuare  percorsi  di  inclusione  lavorativa  e   per   favorire
l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro; 
    c) con gli enti locali e  le  agenzie  per  la  casa,  attraverso
convenzioni e protocolli, per l'orientamento all'autonomia abitativa.