Art. 4
Servizi minimi garantiti
1. Il CAV deve garantire, a titolo gratuito, almeno i seguenti
servizi:
a) ascolto: colloqui telefonici, on-line e/o incontri in
presenza;
b) informazione: dopo un primo ascolto e' importante dare le
prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che puo'
co-costruire con il centro e ai suoi diritti rispetto alla legge
vigente;
c) orientamento sociale: sostegno, accoglienza e accompagnamento
alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati
volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla
violenza;
d) supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto
violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto
mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi
sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale
adeguatamente formato;
e) supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di
carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e
lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio,
in tutte le fasi dei procedimenti;
f) raccordo con le case rifugio anche ai fini dell'inserimento.
2. Il CAV, previo consenso della donna, si raccorda:
a) con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori
e per il sostegno alla genitorialita';
b) con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per
individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire
l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro;
c) con gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso
convenzioni e protocolli, per l'orientamento all'autonomia abitativa.