Art. 6 
 
                           Lavoro in rete 
 
  1. Al fine di garantire alle  donne  e  ai  loro  figli  protezione
sociale, reinserimento e interventi sanitari, il CAV  partecipa  alle
reti   territoriali   interistituzionali.    L'istituzione    e    il
funzionamento della rete  sono  regolati  da  appositi  protocolli  o
accordi con il coinvolgimento  di  tutti  gli  attori  istituzionali,
sociali ed economici del territorio di riferimento coincidente con il
territorio indicato nella pianificazione regionale. 
  2. Il CAV in qualita' di soggetto essenziale per  il  funzionamento
delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza: 
    a) partecipa alle reti territoriali antiviolenza  e  laddove  non
gia' esistenti contribuisce a promuoverne la  creazione  al  fine  di
garantire alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i
un'adeguata   informazione,   protezione   e   assistenza,    e    il
raggiungimento dell'autonomia economica, lavorativa e abitativa; 
    b) promuove azioni di sensibilizzazione  e  conoscenza  sul  tema
della violenza maschile contro  le  donne,  a  livello  territoriale,
inclusi i percorsi nelle scuole; 
    c) contribuisce alla formazione di operatrici/ori dei servizi che
a vario titolo entrano in contatto con  le  donne  in  situazioni  di
violenza, anche  al  fine  di  evitare  fenomeni  di  vittimizzazione
secondaria. 
  3. L'individuazione del CAV o dei CAV  di  riferimento  della  rete
territoriale tiene conto del radicamento e dell'esperienza maturata a
livello territoriale. Non possono far parte della rete i CAV  non  in
possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente  intesa  e  non
riconosciuti dalle regioni, anche attraverso appositi albi ed elenchi
regionali e/o procedure di accreditamento regionale. 
  4. Il CAV assicura collegamenti diretti con le case rifugio  e  gli
altri CAV esistenti sul territorio e con gli altri  nodi  della  rete
locale.