Art. 6
Lavoro in rete
1. Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione
sociale, reinserimento e interventi sanitari, il CAV partecipa alle
reti territoriali interistituzionali. L'istituzione e il
funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o
accordi con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali,
sociali ed economici del territorio di riferimento coincidente con il
territorio indicato nella pianificazione regionale.
2. Il CAV in qualita' di soggetto essenziale per il funzionamento
delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza:
a) partecipa alle reti territoriali antiviolenza e laddove non
gia' esistenti contribuisce a promuoverne la creazione al fine di
garantire alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i
un'adeguata informazione, protezione e assistenza, e il
raggiungimento dell'autonomia economica, lavorativa e abitativa;
b) promuove azioni di sensibilizzazione e conoscenza sul tema
della violenza maschile contro le donne, a livello territoriale,
inclusi i percorsi nelle scuole;
c) contribuisce alla formazione di operatrici/ori dei servizi che
a vario titolo entrano in contatto con le donne in situazioni di
violenza, anche al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione
secondaria.
3. L'individuazione del CAV o dei CAV di riferimento della rete
territoriale tiene conto del radicamento e dell'esperienza maturata a
livello territoriale. Non possono far parte della rete i CAV non in
possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente intesa e non
riconosciuti dalle regioni, anche attraverso appositi albi ed elenchi
regionali e/o procedure di accreditamento regionale.
4. Il CAV assicura collegamenti diretti con le case rifugio e gli
altri CAV esistenti sul territorio e con gli altri nodi della rete
locale.