Art. 7
Flusso informativo
1. I CAV svolgono attivita' di raccolta dati nel rispetto della
riservatezza e dell'anonimato delle donne e partecipano all'attivita'
di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale,
regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire
all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul
fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche
sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte
dal Dipartimento per le pari opportunita', dall'ISTAT e dalle
regioni.