Art. 7 
 
                         Flusso informativo 
 
  1. I CAV svolgono attivita' di raccolta  dati  nel  rispetto  della
riservatezza e dell'anonimato delle donne e partecipano all'attivita'
di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale,
regionale  o  provinciale  se  prevista,  al  fine   di   contribuire
all'alimentazione di un sistema di monitoraggio  e  osservazione  sul
fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme,  anche
sulla base delle disposizioni e indicazioni di  rilevazione  proposte
dal  Dipartimento  per  le  pari  opportunita',  dall'ISTAT  e  dalle
regioni.