Art. 8 
 
                             Definizione 
 
  1. Le case rifugio, di seguito denominate  «Casa»  o  «Case»,  sono
strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto,  che  ospitano  a
titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che  si  trovano
in situazioni di violenza  e  che  necessitano  di  allontanarsi  per
questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo  loro
protezione  indipendentemente  dal  luogo  di   residenza   e   dalla
cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti
alle autorita' preposte. Le case rifugio sono  strutture  dedicate  a
bassa  intensita'  assistenziale  soggette   ad   autorizzazione   al
funzionamento secondo le procedure previste dalle normative regionali
e possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio
ed alla fase del percorso di fuoriuscita: 
    per  la  pronta  emergenza,  in  collaborazione  con  il  CAV  di
riferimento territoriale; 
    per la protezione delle donne ed eventuali loro  figli  e  figlie
laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo  livello),
in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale; 
    per  l'accompagnamento  verso  la  semiautonomia  (protezione  di
secondo  livello)  in  collaborazione  con  il  CAV  di   riferimento
territoriale. 
  2. Le case rifugio, nel rispetto  di  tutti  i  requisiti  previsti
dalla presente intesa, sono gestite da: 
    a)  associazioni  e  organizzazioni  operanti  nel  settore   del
sostegno e dell'aiuto alle donne vittime  di  violenza,  che  abbiano
maturato esperienze e competenze professionali specifiche in  materia
di violenza contro  le  donne,  che  utilizzino  una  metodologia  di
accoglienza  basata  sulla  relazione  tra   donne,   con   personale
specificamente formato; 
    b) enti pubblici ed enti locali, in forma  singola  o  associata,
avvalendosi delle professionalita' di cui all'art. 10; 
    c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di  concerto,  d'intesa,
in forma consorziata o in convenzione tra loro. 
  3. Le regioni e gli enti locali,  in  forma  singola  o  associata,
possono contribuire  a  finanziare,  con  risorse  proprie,  le  case
gestite da associazioni/organizzazioni di cui al comma 2 del presente
articolo e in possesso di tutti i requisiti previsti  dalla  presente
intesa. 
  4. Nei limiti  di  quanto  indicato  al  comma  3,  e'  esclusa  la
possibilita' di fare ricorso  all'istituto  dell'avvalimento  di  cui
all'art. 89 del decreto legislativo 16 aprile  2016,  n.  50  e/o  ad
altre forme di «cessione» dei requisiti previsti. 
  5.  Le  amministrazioni  pubbliche  favoriscono  il  ricorso   agli
istituti previsti dall'art. 55 del codice del Terzo settore quale  la
co-progettazione, la  co-programmazione  ed  il  partenariato  con  i
soggetti di cui al comma 3, lettera a) anche al fine di promuovere il
radicamento delle case rifugio sui territori e valorizzare il modello
di  amministrazione  condivisa,  espressione  di   un   rapporto   di
sussidiarieta' orizzontale tra pubblico e privato sociale. 
  6. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma  2,  lettera
a) del presente articolo, laddove previsto, devono: 
    a)  essere  registrate  nell'apposito   RUNTS   (Registro   unico
nazionale del Terzo  settore)  quale  registro  telematico  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    b) avere nel loro statuto da almeno cinque  anni  gli  scopi  del
contrasto alla violenza maschile e di  genere,  del  sostegno,  della
protezione e del supporto delle donne che hanno  subito  o  subiscono
violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment; 
    c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le
attivita' di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate
anche  in  relazione  alla  consistenza  percentuale  delle   risorse
destinate in bilancio; 
    d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale
consecutiva in attivita' contro la violenza maschile sulle donne.