Art. 8
Definizione
1. Le case rifugio, di seguito denominate «Casa» o «Case», sono
strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a
titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano
in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per
questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo loro
protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla
cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti
alle autorita' preposte. Le case rifugio sono strutture dedicate a
bassa intensita' assistenziale soggette ad autorizzazione al
funzionamento secondo le procedure previste dalle normative regionali
e possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio
ed alla fase del percorso di fuoriuscita:
per la pronta emergenza, in collaborazione con il CAV di
riferimento territoriale;
per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie
laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello),
in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;
per l'accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di
secondo livello) in collaborazione con il CAV di riferimento
territoriale.
2. Le case rifugio, nel rispetto di tutti i requisiti previsti
dalla presente intesa, sono gestite da:
a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del
sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano
maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia
di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di
accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale
specificamente formato;
b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata,
avvalendosi delle professionalita' di cui all'art. 10;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa,
in forma consorziata o in convenzione tra loro.
3. Le regioni e gli enti locali, in forma singola o associata,
possono contribuire a finanziare, con risorse proprie, le case
gestite da associazioni/organizzazioni di cui al comma 2 del presente
articolo e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente
intesa.
4. Nei limiti di quanto indicato al comma 3, e' esclusa la
possibilita' di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui
all'art. 89 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e/o ad
altre forme di «cessione» dei requisiti previsti.
5. Le amministrazioni pubbliche favoriscono il ricorso agli
istituti previsti dall'art. 55 del codice del Terzo settore quale la
co-progettazione, la co-programmazione ed il partenariato con i
soggetti di cui al comma 3, lettera a) anche al fine di promuovere il
radicamento delle case rifugio sui territori e valorizzare il modello
di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di
sussidiarieta' orizzontale tra pubblico e privato sociale.
6. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, lettera
a) del presente articolo, laddove previsto, devono:
a) essere registrate nell'apposito RUNTS (Registro unico
nazionale del Terzo settore) quale registro telematico istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) avere nel loro statuto da almeno cinque anni gli scopi del
contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della
protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono
violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le
attivita' di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate
anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse
destinate in bilancio;
d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale
consecutiva in attivita' contro la violenza maschile sulle donne.