Art. 9 
 
                Requisiti strutturali e organizzativi 
 
  1. La casa e' articolata in  locali,  in  possesso  di  agibilita',
idonei  a  garantire  dignitosamente  i  servizi  di  accoglienza   e
ospitalita' alloggiativa alle donne che subiscono violenza  e  alle/i
loro figlie/i minorenni. 
  2.  La  casa  deve  garantire  il  diritto  all'anonimato  e   alla
riservatezza alle donne  e  agli  eventuali  figli  e  figlie  minori
ospiti. 
  3. La casa deve assicurare alloggio e  beni  primari  per  la  vita
quotidiana alle  donne  in  situazioni  di  violenza  e  alle/i  loro
figlie/i minori, in relazione al percorso della donna ed al  progetto
personalizzato predisposto. 
  4. La casa si raccorda con i  CAV  presenti  sul  territorio  ed  i
servizi territoriali al fine di garantire alle donne in situazioni di
violenza  supporto  sanitario,   psicologico,   legale   e   sociale,
l'inclusione abitativa nonche' il supporto ai bisogni educativi e  di
socializzazione per le/i loro figlie/i minori. 
  5. L'ospitalita' puo' essere d'emergenza o di medio-lungo  periodo.
In particolare, la permanenza nelle case per la protezione  di  primo
livello non puo' superare i centottanta giorni,  salvo  comprovate  e
motivate  esigenze  -  valutate  dal  personale  della  casa  rifugio
ospitante - decorsi i quali la donna puo' essere collocata,  d'intesa
con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno  in  carico  la
donna stessa, o presso  case  per  la  semiautonomia  (protezione  di
secondo livello), sempre per un massimo di centottanta giorni, ovvero
presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia. 
  6. Al fine dell'inserimento delle case  nella  mappatura  nazionale
tenuta dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del
Consiglio dei ministri, le regioni aggiornano e rendono pubblici  gli
elenchi con cadenza almeno semestrale.