Art. 9
Requisiti strutturali e organizzativi
1. La casa e' articolata in locali, in possesso di agibilita',
idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e
ospitalita' alloggiativa alle donne che subiscono violenza e alle/i
loro figlie/i minorenni.
2. La casa deve garantire il diritto all'anonimato e alla
riservatezza alle donne e agli eventuali figli e figlie minori
ospiti.
3. La casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita
quotidiana alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro
figlie/i minori, in relazione al percorso della donna ed al progetto
personalizzato predisposto.
4. La casa si raccorda con i CAV presenti sul territorio ed i
servizi territoriali al fine di garantire alle donne in situazioni di
violenza supporto sanitario, psicologico, legale e sociale,
l'inclusione abitativa nonche' il supporto ai bisogni educativi e di
socializzazione per le/i loro figlie/i minori.
5. L'ospitalita' puo' essere d'emergenza o di medio-lungo periodo.
In particolare, la permanenza nelle case per la protezione di primo
livello non puo' superare i centottanta giorni, salvo comprovate e
motivate esigenze - valutate dal personale della casa rifugio
ospitante - decorsi i quali la donna puo' essere collocata, d'intesa
con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno in carico la
donna stessa, o presso case per la semiautonomia (protezione di
secondo livello), sempre per un massimo di centottanta giorni, ovvero
presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.
6. Al fine dell'inserimento delle case nella mappatura nazionale
tenuta dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del
Consiglio dei ministri, le regioni aggiornano e rendono pubblici gli
elenchi con cadenza almeno semestrale.