LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 14 settembre 2022:
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo
puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi
comuni;
Vista la nota del 9 settembre 2022, diramata in pari data (prot.
DAR 14459) con la quale il Dipartimento per le pari opportunita'
della Presidenza dei Consiglio dei ministri, ha trasmesso, ai fini
del perfezionamento dell'intesa da parte di questa Conferenza, la
bozza d'intesa sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di
violenza domestica e di genere;
Vista la nota del 12 settembre 2022, diramata in pari data (prot.
DAR 14498) con la quale il Dipartimento per le pari opportunita' ha
trasmesso una nuova versione del provvedimento;
Visti gli esiti della riunione tecnica del 12 settembre 2022, a
seguito della quale il Dipartimento per le pari opportunita', ha
trasmesso tempestivamente un nuovo testo del provvedimento, che
accoglie le richieste concordate nella suddetta sede tecnica,
diramato in pari (prot. DAR 14557);
Vista la nota del 14 settembre 2022, diramata in pari data (prot.
DAR 14765) con la quale il Dipartimento per le pari opportunita' ha
trasmesso il testo definitivo del provvedimento;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa
Conferenza, le regioni e le province autonome hanno espresso il
parere favorevole al perfezionamento dell'intesa sul provvedimento
nella stesura trasmessa in data odierna;
Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano;
Sancisce intesa
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
il governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nei seguenti termini:
Considerati:
la Convenzione del Consiglio d'europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
adottata a Istanbul l'11 maggio 2011;
la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato
la suddetta Convenzione;
il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con
modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5;
il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le
donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18
novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in
data 3 novembre 2021;
il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure
per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare l'art.
26-bis;
la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi 661, 662, 663,
664, 665, 666, 669;
l'art. 1 della citata legge n. 234 del 2021, e in particolare, il
comma 662 che prevede che «Il Ministro delegato per le pari
opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire
tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le
risorse del fondo di cui al comma 661, tenendo conto:
a) della programmazione delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano e degli interventi gia' operativi per
contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per
favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di
genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la
vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le
ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;
b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di
violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime
finalita', comunque denominati, gia' esistenti in ciascuna regione e
provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a
livello nazionale;
c) della necessita' di uniformare le modalita' di intervento dei
centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione alla
necessita' della continuita' dell'operativita' e alla
standardizzazione delle modalita' di azione e di trattamento da parte
dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.»;
Ritenuta la necessita' di definire i requisiti minimi dei centri
per uomini autori di violenza ai fini della ripartizione delle
risorse relative al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita' 2021-2022, come incrementate dall'art. 26-bis del
citato decreto-legge n. 104 del 2020, e dall'art. 1, commi 661 e 669,
della citata legge n. 234 del 2021;
Ritenuto pertanto di dover procedere a garantire criteri omogenei a
livello nazionale mediante l'individuazione di requisiti minimi dei
centri per uomini autori di violenza;
Si conviene:
Art. 1
Definizione
1. I centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di
genere, d'ora in poi definiti C.U.A.V., sono strutture il cui
personale attua i programmi rivolti agli autori di atti di violenza
domestica e sessuale e di genere, per incoraggiarli a adottare
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di
modificare i modelli comportamentali violenti e a prevenire la
recidiva. Tali programmi possono essere realizzati sia all'interno
sia all'esterno delle mura penitenziarie.
2. I C.U.A.V. appartengono al sistema dei servizi antiviolenza
pubblici e privati e lavorano tra loro in stretta sinergia.
3. Si tratta di programmi che, in coerenza con la Convenzione di
Istanbul, in particolare l'art. 16, hanno l'obiettivo di prevenire e
interrompere i comportamenti violenti, riservando attenzione
prioritaria alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani della
donna e dei/delle figli/e figli minori, di limitare la recidiva, di
favorire l'adozione di comportamenti alternativi da parte degli
autori, di far loro riconoscere la responsabilita' mediante
l'acquisizione di consapevolezza della violenza agita e delle sue
conseguenze, nonche' di promuovere relazioni affettive improntate
alla non violenza, alla parita' e al reciproco rispetto.
4. I C.U.A.V. hanno come scopo prioritario una netta assunzione di
responsabilita' della violenza da parte degli autori e il
riconoscimento del suo disvalore in quanto modalita' relazionale e di
risoluzione del conflitto, cosi' come l'attuazione di un processo di
cambiamento per il superamento degli stereotipi di genere e di ogni
forma di discriminazione, disuguaglianza e prevaricazione.
5. In conformita' con quanto esplicitato nel preambolo della
Convenzione del Consiglio d'europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
i programmi per gli autori di violenza si basano sulla convinzione
che sia possibile intraprendere un cambiamento, poiche' la violenza
nella maggior parte dei casi e' un comportamento appreso e una
scelta, che si possono modificare attraverso l'accompagnamento e la
responsabilizzazione.
6. I programmi di intervento dedicati agli autori di violenza,
tenendo presente le caratteristiche specifiche delle singole
situazioni, si orientano secondo i seguenti obiettivi:
assumere la responsabilita' della violenza agita, attraverso la
revisione critica degli atteggiamenti difensivi (negazione,
minimizzazione, colpevolizzazione della vittima, uso degli stereotipi
di genere);
sviluppare la percezione e la consapevolezza degli effetti
dannosi che la violenza agita ha sulla salute delle persone, sulla
funzione genitoriale, sul programma di crescita e sviluppo
psicofisico dei bambini e delle bambine;
sviluppare la consapevolezza di se', dell'altro e della relazione
per migliorare la gestione degli impulsi, degli stati affettivi ed
emotivi negativi e distruttivi, per ampliare il repertorio di
capacita' e strumenti relazionali costruttivi e cooperativi»;
promuovere una riflessione critica sulla identita' maschile e
sull'idea di virilita' e le sue interconnessioni con la violenza di
genere, anche destrutturando gli stereotipi e gli atteggiamenti
ostili verso le donne.
7. I C.U.A.V. possono essere costituiti secondo quanto disposto
dall'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e
possono essere gestiti da:
a) Enti pubblici e locali, in forma singola o associata;
b) Enti del servizio sanitario;
c) Enti ed organismi del terzo settore che abbiano maturato
comprovate esperienze e competenze nell'ambito degli interventi di
presa in carico e accompagnamento degli uomini autori di violenza
aiutandoli ad acquisire consapevolezza sulle conseguenze della
violenza agita e nella riflessione su modelli relazionali paritari e
sulla genitorialita' positiva, per un periodo di almeno tre anni
consecutivi;
d) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, intesa o
in forma associata.
8. Quale sia l'ente gestore, ivi compresa un'istituzione pubblica,
esso deve garantire il possesso di tutti i requisiti riportati nella
presente intesa, assicurando che i programmi siano realizzati da
equipe dedicate, multidisciplinari, costituite da professionisti/e
adeguatamente formati e aggiornati sul tema della violenza di genere
e dell'intervento con gli autori come previsto all'art 4.
9. Gli enti e organismi del terzo settore di cui al comma 7,
lettera c), devono, inoltre:
a) essere registrati, laddove previsto, nell'apposito RUNTS
(Registro unico nazionale del terzo settore) quale registro
telematico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
b) avere nello Statuto tra gli scopi sociali o tra le finalita',
in maniera prevalente, i temi del contrasto alla violenza contro le
donne, coerentemente con gli obiettivi della convenzione di Istanbul,
e aver maturato un'esperienza almeno triennale nei programmi con
uomini autori di comportamenti violenti.