Art. 10
Elenchi e/o registri regionali dei centri per uomini autori
o potenziali autori di violenza
1. Le regioni si possono dotare di appositi elenchi e/o registri,
periodicamente aggiornati, in cui sono iscritti i centri per uomini
autori di violenza o potenziali autori di violenza, in possesso
almeno dei requisiti previsti dalla presente intesa.
2. Le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento
per le pari opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, i dati
aggiornati sul numero dei C.U.A.V. operanti sul territorio in
possesso dei requisiti minimi di cui alla presente intesa ed inseriti
negli appositi elenchi/albi regionali di cui al comma 1.