Art. 11 Riesame dell'intesa 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente intesa, il Dipartimento per le pari opportunita', previa consultazione delle regioni, degli enti locali, delle principali associazioni di settore, tenendo conto, altresi', dell'impatto derivante dall'implementazione dei programmi di recupero, procede a riesaminare gli standard descritti all'art. 5.