Art. 11 
 
                         Riesame dell'intesa 
 
  1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente intesa,  il
Dipartimento per le pari  opportunita',  previa  consultazione  delle
regioni, degli enti locali, delle principali associazioni di settore,
tenendo conto, altresi', dell'impatto derivante  dall'implementazione
dei  programmi  di  recupero,  procede  a  riesaminare  gli  standard
descritti all'art. 5.