Art. 11
Riesame dell'intesa
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente intesa, il
Dipartimento per le pari opportunita', previa consultazione delle
regioni, degli enti locali, delle principali associazioni di settore,
tenendo conto, altresi', dell'impatto derivante dall'implementazione
dei programmi di recupero, procede a riesaminare gli standard
descritti all'art. 5.