Art. 2
Lavoro in rete
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, i C.U.A.V. operano in maniera integrata con la rete dei
servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al
contempo conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle
persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di
servizi specialistici.
2. Il C.U.A.V. mantiene rapporti costanti e funzionali, anche
mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, con le strutture
cui compete la prevenzione e la protezione delle vittime e la
repressione dei reati di violenza, quali centri antiviolenza, servizi
sociali degli enti locali, servizi ospedalieri e specialistici del
servizio sanitario regionale, servizi giudiziari, Forze dell'ordine,
tribunali, ordini professionali, Istituti scolastici di ogni ordine e
grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarieta' e la coerenza
del programma e la continuita' degli interventi.
3. Il C.U.A.V. si deve dotare di una/un referente/responsabile
organizzativo e gestionale per la pianificazione delle attivita' e il
monitoraggio dei programmi, che si relaziona con i centri
antiviolenza del territorio, i servizi sociali e con gli altri punti
della rete di contrasto alla violenza di genere.