Art. 3 
 
                Requisiti strutturali e organizzativi 
 
  1.  L'immobile  destinato  a  sede  operativa  del  C.U.A.V.   deve
possedere i requisiti previsti dalla normativa  vigente  nonche'  gli
altri requisiti previsti dalle  normative  regionali  in  materia  di
autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali
idonei a garantire le diverse attivita' nel rispetto della privacy. 
  2. Il C.U.A.V. puo' articolarsi anche con  sportelli,  al  fine  di
garantire  l'accesso  ai  servizi  offerti  in   modo   diffuso   sul
territorio. L'accessibilita' ai servizi e' garantita da una presa  in
carico secondo le modalita' condivise con il C.U.A.V.  e  sulla  base
della valutazione del rischio. 
  3. Il C.U.A.V. garantisce sia un'apertura di almeno due giorni alla
settimana,  anche  su  appuntamento,  per  un  minimo  di dodici  ore
settimanali anche con fasce orarie differenziate, sia  un  numero  di
telefono e una casella di posta elettronica dedicati. 
  4. Il C.U.A.V. adotta la carta dei servizi esplicitando gli orari e
i giorni di apertura e di accoglienza, nei locali  dedicati  e  nelle
modalita' definite per tale attivita'. 
  5. Al fine di assicurare la sicurezza delle vittime,  nei  C.U.A.V.
si esclude in  ogni  caso  l'applicazione  di  qualsiasi  tecnica  di
mediazione tra l'autore di violenza e la vittima, e, nel caso in  cui
si realizzino attivita' che coinvolgono le vittime, come il «contatto
partner», si assicura la separatezza dei programmi e degli ambienti. 
  6. Se lo stesso soggetto  gestore  si  occupa  sia  di  vittime  di
violenza che di autori di comportamenti violenti, e'  necessario  che
le strutture siano separate e distanti e che  non  siano  gli  stessi
operatori/operatrici a seguire vittima e autore.