Art. 3 Requisiti strutturali e organizzativi 1. L'immobile destinato a sede operativa del C.U.A.V. deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonche' gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attivita' nel rispetto della privacy. 2. Il C.U.A.V. puo' articolarsi anche con sportelli, al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio. L'accessibilita' ai servizi e' garantita da una presa in carico secondo le modalita' condivise con il C.U.A.V. e sulla base della valutazione del rischio. 3. Il C.U.A.V. garantisce sia un'apertura di almeno due giorni alla settimana, anche su appuntamento, per un minimo di dodici ore settimanali anche con fasce orarie differenziate, sia un numero di telefono e una casella di posta elettronica dedicati. 4. Il C.U.A.V. adotta la carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di apertura e di accoglienza, nei locali dedicati e nelle modalita' definite per tale attivita'. 5. Al fine di assicurare la sicurezza delle vittime, nei C.U.A.V. si esclude in ogni caso l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima, e, nel caso in cui si realizzino attivita' che coinvolgono le vittime, come il «contatto partner», si assicura la separatezza dei programmi e degli ambienti. 6. Se lo stesso soggetto gestore si occupa sia di vittime di violenza che di autori di comportamenti violenti, e' necessario che le strutture siano separate e distanti e che non siano gli stessi operatori/operatrici a seguire vittima e autore.