Art. 3
Requisiti strutturali e organizzativi
1. L'immobile destinato a sede operativa del C.U.A.V. deve
possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonche' gli
altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di
autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali
idonei a garantire le diverse attivita' nel rispetto della privacy.
2. Il C.U.A.V. puo' articolarsi anche con sportelli, al fine di
garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul
territorio. L'accessibilita' ai servizi e' garantita da una presa in
carico secondo le modalita' condivise con il C.U.A.V. e sulla base
della valutazione del rischio.
3. Il C.U.A.V. garantisce sia un'apertura di almeno due giorni alla
settimana, anche su appuntamento, per un minimo di dodici ore
settimanali anche con fasce orarie differenziate, sia un numero di
telefono e una casella di posta elettronica dedicati.
4. Il C.U.A.V. adotta la carta dei servizi esplicitando gli orari e
i giorni di apertura e di accoglienza, nei locali dedicati e nelle
modalita' definite per tale attivita'.
5. Al fine di assicurare la sicurezza delle vittime, nei C.U.A.V.
si esclude in ogni caso l'applicazione di qualsiasi tecnica di
mediazione tra l'autore di violenza e la vittima, e, nel caso in cui
si realizzino attivita' che coinvolgono le vittime, come il «contatto
partner», si assicura la separatezza dei programmi e degli ambienti.
6. Se lo stesso soggetto gestore si occupa sia di vittime di
violenza che di autori di comportamenti violenti, e' necessario che
le strutture siano separate e distanti e che non siano gli stessi
operatori/operatrici a seguire vittima e autore.