Art. 4 
 
                 Personale: qualifiche e formazione 
 
  1.  Il  C.U.A.V.  si  avvale  di  personale  maschile  e  femminile
specificamente formato ed assicura che qualsiasi interazione  con  la
vittima di violenza sia tenuta da personale  femminile  specializzato
sul tema della violenza di genere e sul lavoro con le vittime. 
  2.    All'interno    dell'equipe    di    lavoro    e'    richiesta
multidisciplinarieta', garantendo  la  possibilita'  ai  C.U.A.V.  di
fornire risposte  adeguate  a  bisogni  complessi.  A  tale  scopo  I
C.U.A.V. possono avvalersi di una supervisione clinica a supporto del
personale che realizza il percorso. 
  3.   L'equipe   del   C.U.A.V.   e'   formata   da    almeno    tre
operatori/operatrici e deve comprendere  almeno  un/a  professionista
con la qualifica di psicoterapeuta o psicologo/a con  una  formazione
specifica nel campo della violenza di genere. 
  4. L'equipe  puo'  comprendere  altre  figure  professionali  quali
educatore/trice  professionale,   assistente   sociale,   psichiatra,
avvocato/a,    mediatore/trice    interculturale,     mediatore/trice
linguistico-culturale, criminologo/a. 
  5. Le regioni potranno  comunque  prevedere  di  valorizzare  altre
professionalita' in possesso di adeguata formazione in relazione alle
realta' operanti nel proprio territorio. 
  6.  La  formazione/il  curriculum  formativo  del  personale   deve
prevedere un numero minimo di centoventi ore, di cui  almeno sessanta
di affiancamento alle operatrici/operatori impiegate/i  nel  C.U.A.V.
(sia per i/le volontari/e che per il personale retribuito). 
  7.  Il  C.U.A.V.  deve  garantire  la   formazione   continua,   di
almeno sedici ore all'anno, per le figure professionali ivi operanti.
Devono essere assicurate alle/agli operatrici/operatori  (incluso  il
personale volontario)  almeno sedici  ore  all'anno  di  supervisione
professionale e tecnica. 
  8. La formazione deve essere svolta  da  formatori  con  esperienza
consolidata sul tema della violenza maschile contro le donne e  nello
specifico con gli autori di violenza. 
  9.   La   formazione/il   curriculum   formativo   del   personale,
opportunamente documentato, deve riguardare i seguenti temi: 
    la violenza di genere e la violenza assistita e agita sui minori,
le responsabilita' genitoriali, i significati attribuiti ai  concetti
di identita', ruolo, dinamiche di  potere,  stereotipi  e  pregiudizi
implicitamente accettati nelle relazioni tra i generi; 
    i programmi specifici sul trattamento degli autori di violenza, i
fattori e la valutazione del rischio,  in  un'ottica  di  prevenzione
della recidiva,  i  meccanismi  di  negazione  e  minimizzazione,  le
principali  teorie  e  approcci  metodologici   di   intervento,   le
principali normative di riferimento, gli effetti della violenza sulle
vittime, la teoria  e  le  tecniche  del  colloquio,  le  metodologie
utilizzate,  la  riflessione  sulla  propria  storia  e  sul  proprio
rapporto con ruoli e identita' di genere, la supervisione individuale
e d'equipe e il lavoro di rete; 
    capacita' di  costruire  una  relazione  con  gli  autori,  e  di
motivarli e decostruendo le forme di resistenza al programma; 
    capacita' di lavorare in modo  rispettoso,  senza  colludere  con
abusi o manipolazioni; 
    competenze culturali e linguistiche; 
    impegno per relazioni prive di violenza e  per  l'uguaglianza  di
genere; 
    capacita' riflessiva sulle proprie  esperienze  e  della  propria
comprensione della violenza.