Art. 5
Prestazioni minime garantite
1. Il C.U.A.V. deve garantire le seguenti prestazioni minime che
potranno essere attuate sia in ambito territoriale che all'interno
degli Istituti di pena, in raccordo e collaborazione con gli stessi e
nel contesto di programmi opportunamente riadattati all'ambito.
a) Accesso ai servizi
Possono accedere ai C.U.A.V. utenti di eta' superiore ai diciotto
anni. Il primo accesso informativo e' senza oneri a carico del
cittadino, per i successivi servizi resta fermo quanto disposto
dall'art. 6 della legge 19 luglio 2019, n. 69.
In deroga a quanto sopra, i C.U.A.V. potranno accogliere anche
autori minorenni purche' abbiano implementato attivita' specifiche
loro rivolte e siano debitamente autorizzati all'accoglienza da chi
esercita la responsabilita' genitoriale o dal servizio pubblico che
ha in carico il caso (es U.S.S.M.).
Il primo accesso viene effettuato tramite centralino telefonico,
mail, segnalazioni da parte dei servizi della rete o giudiziari,
colloqui informativi e/o conoscitivi.
Anche nel caso di segnalazione da terzi, ivi compresi legali di
parte o servizi pubblici, e' necessario che il contatto e le
richieste di intraprendere il programma provengano direttamente
dall'interessato.
Si accede al C.U.A.V. anche attraverso programmi di reinserimento e
recupero di soggetti condannati per reati sessuali o per
maltrattamento contro familiare-convivente (partner), nelle modalita'
e per le finalita' previste dall'art. 6, comma 1 e 2, e dell'art. 17
della legge 19 luglio 2019, n. 69, o nell'ambito di misure
alternative previste dall'ordinamento penitenziario.
L'accesso ai servizi proposti dal C.U.A.V. puo' essere certificato
solo dopo la fase di valutazione mirata a stabilire se esistano le
condizioni necessarie per l'avvio di un programma.
b) Colloqui di valutazione
I colloqui di valutazione iniziali sono finalizzati a verificare
che sussistano le condizioni necessarie per l'avvio del programma.
Gli interventi previsti in questa fase sono svolti anche in
raccordo e collaborazione con i servizi sociali, sanitari e del Terzo
settore coinvolti nella rete territoriale dei servizi antiviolenza al
fine di predisporre un programma che abbia come priorita'
l'interruzione della violenza, la sicurezza ed il supporto alle
vittime.
La valutazione, svolta con gli strumenti tipici di ogni figura
professionale e con strumenti di valutazione del rischio, avra' come
oggetto la qualita' ed il livello della motivazione, la presenza di
condizioni non trattate ostative l'intervento (dipendenze
patologiche, disturbi psichiatrici, deficit psicofisici inabilitanti
la soggettivita' ecc..), l'intenzione e la concreta possibilita' di
partecipare agli interventi proposti per tutta la durata del
programma.
Nel caso di utenti provenienti da altre nazioni, il C.U.A.V.
valutera' anche la presenza dei requisiti minimi di comprensione
della lingua italiana e/o la possibilita' di disporre di figure di
mediazione linguistico-culturale e di materiale informativo
plurilingue.
L'impossibilita' di accoglimento della richiesta per mancanza delle
condizioni necessarie deve essere comunicata con congruente
argomentazione all'utente e all'eventuale soggetto inviante (pubblico
o del privato sociale) autorizzato a riceverne notizia. Dovra'
essere, altresi', comunicata una eventuale adesione inadeguata o
incompleta al programma.
Il C.U.A.V. puo' attestare che l'utente ha intrapreso ovvero ha
concluso un programma. Tale attestazione non ha valore di valutazione
del programma e/o del cambiamento effettivo dell'autore di violenza.
c) Presa in carico (individuale e/o di gruppo)
I C.U.A.V. attivano programmi che possono prevedere interventi e
attivita' sia individuali che di gruppo, con la finalita' di
modificare i modelli comportamentali violenti, di favorire l'adozione
di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e di
prevenire nuove violenze; essi devono inoltre prevedere una durata
minima di sessanta ore, su un arco di almeno dodici mesi.
L'articolazione del programma, la modalita' di svolgimento e la sua
durata sono definite dall'equipe osservante e dall'operatore che ha
in carico il soggetto sulla base di elementi caratterizzanti la
singola situazione.
Il programma e' attivato sulla base di un'adesione consapevole da
parte dell'utente, anche attraverso la stipula di un contratto tra il
C.U.A.V. e l'autore una volta appurata la motivazione a intraprendere
il programma.
d) Valutazione del rischio
Il C.U.A.V. procede alla valutazione del rischio, che deve essere
realizzata in maniera sistematica avvalendosi di procedure
standardizzate o validate a livello internazionale, tenendo conto del
carattere statico e dinamico dei fattori di rischio della violenza.
La valutazione del rischio viene intrapresa e documentata nella
fase d'inserimento, durante il programma a scadenze prefissate e in
ogni altro momento in cui il comportamento dell'autore o la
situazione indichino la possibilita' di un cambiamento nel livello di
rischio, nonche' a conclusione del programma.
La valutazione del rischio include il maggior numero possibile di
fonti di informazione, in particolar modo il punto di vista della
compagna o ex compagna, ma anche le segnalazioni della polizia e le
informazioni provenienti da ogni altro tipo di ente/servizio che si
occupi dell'autore o della sua famiglia (Autorita' giudiziaria, Forze
dell'ordine, servizi sociali e/o sanitari, ecc.).
Il C.U.A.V. sottoscrive e adotta protocolli sulla valutazione
congiunta del rischio con altri enti della rete di protezione delle
vittime di violenza e di figlie/i minori.
Il C.U.A.V. segnala con tempestivita' alle autorita' competenti le
situazioni per le quali rilevi un concreto rischio di aggressione o
di escalation della violenza da parte di autore partecipante al
programma.
Ai fini di garantire la sicurezza della donna vittima di violenza,
il soggetto gestore mettera' in atto ogni adempimento necessario
volto a garantire la riservatezza e la non circolazione delle
informazioni acquisite direttamente dalle donne e/o da chi opera con
esse (es. Centri antiviolenza), evitando in ogni caso che queste
siano condivise con l'autore della violenza.
e) Attivita' di prevenzione primaria
I C.U.A.V. organizzano attivita' di prevenzione, sensibilizzazione
e formazione rivolte alla comunita' attraverso incontri sul
territorio o nelle scuole. I professionisti del C.U.A.V., inoltre,
organizzano e partecipano a interventi formativi in collaborazione
con tutti i referenti della rete di contrasto alla violenza di genere
presenti sul territorio (Servizi socio-sanitari, enti locali,
compresi servizi/enti invianti) per la diffusione della cultura della
prevenzione e del contrasto della violenza di genere e domestica.