Art. 6 
 
                       Sicurezza delle vittime 
 
  1. La sicurezza delle donne rappresenta l'obiettivo prioritario dei
C.U.A.V. e deve essere garantita  mediante  l'adozione  di  procedure
specifiche. Tra queste,  il  «contatto  della  partner»  deve  essere
realizzato previo consenso della donna  vittima  di  violenza  ed  e'
finalizzato a comunicarle - in maniera diretta o, laddove  possibile,
per  il  tramite  dei  servizi  che  l'hanno  in  carico  -  adeguate
informazioni sull'accesso del suo partner o ex partner  al  C.U.A.V.,
sul contenuto e i limiti del  programma  da  questi  intrapreso,  sui
rischi  di  manipolazione  che  l'autore  potrebbe  agire  nei   suoi
confronti e sull'eventuale interruzione anticipata del programma. 
  2. Il C.U.A.V. dedica particolare attenzione al riconoscimento  dei
danni provocati ai/alle figli/e a causa  dei  comportamenti  violenti
(direttamente o indirettamente agiti su di essi) e al recupero  delle
capacita' genitoriali ed educative, poiche' i minori  che  vivono  in
contesti in cui sono messi in atto comportamenti  violenti  risentono
sempre della violenza cui assistono o che subiscono, spesso con gravi
danni che si ripercuotono nell'eta' adulta. Il  lavoro  del  C.U.A.V.
prevede la  collaborazione  per  la  messa  in  campo  di  azioni  di
protezione rivolte ai minori, quali la  valutazione  del  rischio,  e
qualsiasi altra attivita' finalizzata alla  messa  in  sicurezza  dei
minori nel rispetto della normativa vigente, in stretta sinergia  con
i servizi sociali titolari della cura e tutela minori e  in  raccordo
con gli altri attori  pubblici  e  privati  della  rete  antiviolenza
localmente presente.