Art. 6 Sicurezza delle vittime 1. La sicurezza delle donne rappresenta l'obiettivo prioritario dei C.U.A.V. e deve essere garantita mediante l'adozione di procedure specifiche. Tra queste, il «contatto della partner» deve essere realizzato previo consenso della donna vittima di violenza ed e' finalizzato a comunicarle - in maniera diretta o, laddove possibile, per il tramite dei servizi che l'hanno in carico - adeguate informazioni sull'accesso del suo partner o ex partner al C.U.A.V., sul contenuto e i limiti del programma da questi intrapreso, sui rischi di manipolazione che l'autore potrebbe agire nei suoi confronti e sull'eventuale interruzione anticipata del programma. 2. Il C.U.A.V. dedica particolare attenzione al riconoscimento dei danni provocati ai/alle figli/e a causa dei comportamenti violenti (direttamente o indirettamente agiti su di essi) e al recupero delle capacita' genitoriali ed educative, poiche' i minori che vivono in contesti in cui sono messi in atto comportamenti violenti risentono sempre della violenza cui assistono o che subiscono, spesso con gravi danni che si ripercuotono nell'eta' adulta. Il lavoro del C.U.A.V. prevede la collaborazione per la messa in campo di azioni di protezione rivolte ai minori, quali la valutazione del rischio, e qualsiasi altra attivita' finalizzata alla messa in sicurezza dei minori nel rispetto della normativa vigente, in stretta sinergia con i servizi sociali titolari della cura e tutela minori e in raccordo con gli altri attori pubblici e privati della rete antiviolenza localmente presente.