Art. 6
Sicurezza delle vittime
1. La sicurezza delle donne rappresenta l'obiettivo prioritario dei
C.U.A.V. e deve essere garantita mediante l'adozione di procedure
specifiche. Tra queste, il «contatto della partner» deve essere
realizzato previo consenso della donna vittima di violenza ed e'
finalizzato a comunicarle - in maniera diretta o, laddove possibile,
per il tramite dei servizi che l'hanno in carico - adeguate
informazioni sull'accesso del suo partner o ex partner al C.U.A.V.,
sul contenuto e i limiti del programma da questi intrapreso, sui
rischi di manipolazione che l'autore potrebbe agire nei suoi
confronti e sull'eventuale interruzione anticipata del programma.
2. Il C.U.A.V. dedica particolare attenzione al riconoscimento dei
danni provocati ai/alle figli/e a causa dei comportamenti violenti
(direttamente o indirettamente agiti su di essi) e al recupero delle
capacita' genitoriali ed educative, poiche' i minori che vivono in
contesti in cui sono messi in atto comportamenti violenti risentono
sempre della violenza cui assistono o che subiscono, spesso con gravi
danni che si ripercuotono nell'eta' adulta. Il lavoro del C.U.A.V.
prevede la collaborazione per la messa in campo di azioni di
protezione rivolte ai minori, quali la valutazione del rischio, e
qualsiasi altra attivita' finalizzata alla messa in sicurezza dei
minori nel rispetto della normativa vigente, in stretta sinergia con
i servizi sociali titolari della cura e tutela minori e in raccordo
con gli altri attori pubblici e privati della rete antiviolenza
localmente presente.