Art. 7
Attivita' di verifica e monitoraggio - Flusso informativo
1. I C.U.A.V. svolgono attivita' di raccolta dati nel rispetto
della riservatezza e dell'anonimato degli utenti, e partecipano
all'attivita' di raccolta di informazioni, ricerca e analisi sia
quantitativa che qualitativa, su base territoriale, regionale o
provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di
un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza
nei confronti delle donne nelle sue varie forme, anche sulla base
delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal
Dipartimento per le pari opportunita', dal Consiglio nazionale delle
ricerche, dall'Istituto nazionale di statistica e dalle regioni.
2. Ogni C.U.A.V. si dota di modalita' di registrazione e
documentazione dei programmi proposti e realizzati, specificando il
tipo di violenza agita e di rilevazione degli esiti e degli eventuali
abbandoni.
3. Il C.U.A.V. realizza un'attivita' di follow up dei programmi,
anche al fine di prevenire la recidiva del comportamento violento.