Art. 9 Accesso ai finanziamenti 1. I C.U.A.V. possono essere destinatari di finanziamenti pubblici al fine di garantire costantemente la propria attivita' sul territorio in collegamento con tutti i nodi della rete di contrasto alla violenza di genere. 2. I C.U.A.V. beneficiari di finanziamenti, ai sensi del citato. art. 26-bis del decreto n. 104 del 2020, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate e di decadenza dagli elenchi e/o registri regionali dei centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza, qualora presenti, l'attivita' per un periodo di tempo di almeno pari a quello per il quale e' stato erogato il finanziamento. 3. Il rispetto dei requisiti previsti dalla presente intesa costituira' condizione necessaria per l'accesso ai fondi di cui all'adottando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) in attuazione del summenzionato art. 26-bis e dell'art. 1, commi 661, 662, 663, 664, 665, 666, 669 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e per i successivi DPCM che saranno adottati per la medesima finalita'.