Art. 9
Accesso ai finanziamenti
1. I C.U.A.V. possono essere destinatari di finanziamenti pubblici
al fine di garantire costantemente la propria attivita' sul
territorio in collegamento con tutti i nodi della rete di contrasto
alla violenza di genere.
2. I C.U.A.V. beneficiari di finanziamenti, ai sensi del citato.
art. 26-bis del decreto n. 104 del 2020, devono garantire, a pena di
revoca delle risorse pubbliche assegnate e di decadenza dagli elenchi
e/o registri regionali dei centri per uomini autori di violenza o
potenziali autori di violenza, qualora presenti, l'attivita' per un
periodo di tempo di almeno pari a quello per il quale e' stato
erogato il finanziamento.
3. Il rispetto dei requisiti previsti dalla presente intesa
costituira' condizione necessaria per l'accesso ai fondi di cui
all'adottando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
(DPCM) in attuazione del summenzionato art. 26-bis e dell'art. 1,
commi 661, 662, 663, 664, 665, 666, 669 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234 e per i successivi DPCM che saranno adottati per la medesima
finalita'.