Art. 9 
 
                      Accesso ai finanziamenti 
 
  1. I C.U.A.V. possono essere destinatari di finanziamenti  pubblici
al  fine  di  garantire  costantemente  la  propria   attivita'   sul
territorio in collegamento con tutti i nodi della rete  di  contrasto
alla violenza di genere. 
  2. I C.U.A.V. beneficiari di finanziamenti, ai  sensi  del  citato.
art. 26-bis del decreto n. 104 del 2020, devono garantire, a pena  di
revoca delle risorse pubbliche assegnate e di decadenza dagli elenchi
e/o registri regionali dei centri per uomini  autori  di  violenza  o
potenziali autori di violenza, qualora presenti, l'attivita'  per  un
periodo di tempo di almeno pari  a  quello  per  il  quale  e'  stato
erogato il finanziamento. 
  3.  Il  rispetto  dei  requisiti  previsti  dalla  presente  intesa
costituira' condizione necessaria  per  l'accesso  ai  fondi  di  cui
all'adottando decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
(DPCM) in attuazione del summenzionato art.  26-bis  e  dell'art.  1,
commi 661, 662, 663, 664, 665, 666, 669 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234 e per i successivi DPCM che saranno adottati per  la  medesima
finalita'.